COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASENUOVE – RAMAZZANO DISPUTATA A CASENUOVE DI MAGIONE IL 15.03.03 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.03.2003 pubblicato in data 19.03.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “A” – 10^ di ritorno) E precisamente per: Ø PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; Ø AMMENDA DI EURO 150,00; Ø INIBIZIONE FINO AL 18.05.2003 INFLITTA AL DIRIGENTE TROTTOLINI SERGIO; Ø INIBIZIONE FINO AL 18.04.2003 INFLITTA AL DIRIGENTE AMBROSI GIUSEPPE; Ø SQUALIFICA PER TRE GARE INLITTA AL CALCIATORE VELTRI MARCO; Ø SQUALIFICA PER DUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ARCIONI MORENO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASENUOVE - RAMAZZANO DISPUTATA A CASENUOVE DI MAGIONE IL 15.03.03 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 55 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 19.03.2003 pubblicato in data 19.03.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “A” – 10^ di ritorno) E precisamente per: Ø PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; Ø AMMENDA DI EURO 150,00; Ø INIBIZIONE FINO AL 18.05.2003 INFLITTA AL DIRIGENTE TROTTOLINI SERGIO; Ø INIBIZIONE FINO AL 18.04.2003 INFLITTA AL DIRIGENTE AMBROSI GIUSEPPE; Ø SQUALIFICA PER TRE GARE INLITTA AL CALCIATORE VELTRI MARCO; Ø SQUALIFICA PER DUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE ARCIONI MORENO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 8.04.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, adducendo i seguenti motivi: riesame completo dei fatti con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo o, in subordine la ripetizione della gara e con sensibile riduzione delle squalifiche inflitte ai tesserati e l’annullamento della ammenda. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’Arbitro ed il Presidente della Società reclamante il quale ribadiva,fra l’altro al momento della sua audizione (vedi relativo verbale), la inesistenza di una situazione di pericolo per il direttore di gara che potesse in qualche modo giustificare la decisione di quest’ultimo di aver proseguito pro-forma la partita, sulla base, anche, di un giudizio espresso dal Presidente del C.R.A. in sua presenza nella sede del C.R.U.,ove si era recato per ottenere chiarimenti. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva quanto segue. · In via preliminare il reclamo va dichiarato inammissibile per quanto riguarda la posizione del Dirigente Ambrosi Giuseppe e del calciatore Arcioni Moreno in quanto le sanzioni inflitte agli stessi dal G.S. non sono impugnabili dinanzi questa Commissione ai sensi dell’art. 41, comma 3, lett. a) e lett. b) del codice di giustizia sportiva. · Si da atto che la posizione relativa ai calciatori Gallo Giuliano, Lupinelli Luca e Cesarini Paolo è stata già decisa a stralcio da questa Commissione alla udienza del 27.03.2003 stante la scadenza delle sanzioni inflitte ai suddetti. Si rimanda alla relativa delibera già pubblicata. · Circa la posizione del calciatore Veltri Marco e del dirigente Trottolini Sergio, nessun dubbio è consentito avere in ordine alla attribuzione dei fatti rispettivamente posti in essere dagli stessi come deliberato dal G.S. e ad avviso di questa Commissione nessun elemento emerge dagli atti che possa giustificare una riduzione delle relative sanzioni che si reputano eque.; · Per quanto riguarda il regolare o meno svolgimento della gara, questa Commissione ritiene che la decisone dell’arbitro di proseguirla pro-forma deve essere sottoposta a valutazione ed in particolare occorre esaminare se le situazioni ed i fatti verificatisi in campo abbiano avuto effettiva influenza sulla regolarità di svolgimento della stessa. · Tenuto conto che dagli atti ufficiali e da quanto emerso in sede di audizione del direttore di gara non risulta che nella fattispecie si sia determinata una reale situazione di pericolo, non controllabile dallo stesso in base ai provvedimenti disciplinari di competenza e che avrebbe potuto assumere. · Questa Commissione, ritiene, per contro, giusto disporre la ripetizione della gara, tanto più che,, come dichiarato dallo stesso arbitro, il medesimo ha deciso di proseguire pro-forma la partita perché impaurito dal fatto che i calciatori sopra indicati lo hanno circondato protestando vivacemente e lo hanno minacciato con veemenza, escludendo, però, che nessun atto di violenza veniva né tentato e né consumato nei confronti della sua persona.. · Alla stregua di quanto sopra, a giudizio di questa Commissione, la delibera del G.S. in ordine alla vittoria a tavolino concessa alla squadra del Ramazzano appare ingiustificata, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente ed alla luce dei costanti insegnamenti della CAF per cui, va annullata e va disposta la ripetizione della gara. · Di conseguenza gli atti vanno trasmessi alla Segreteria del C.R.U. per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara. P .Q. M. In via preliminare di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto attiene la posizione del dirigente Ambrosi Giuseppe e del calciatore Arcioni Moreno; di annullare la delibera del G.S. con la quale veniva attribuita la vittoria a tavolino della gara Casenuove - Ramazzaro in favore della Soc. Ramazzano disponendone la ripetizione; di confermare, nel resto, la impugnata decisione del G.S. in ordine alla posizione del calciatore Veltri Marco e del dirigente Trottolini Sergio. Dispone trasmettersi gli atti alla Segreteria del C.R.U. per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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