COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. VIRTUS FOLIGNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PENNA – VIRTUS FOLIGNO, DISPUTATA A PENNA IN TEVERINA IL 16.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 30 Comitato Provinciale di Terni, del giorno 19.3.2003 pubblicato in data 20.3.2003 – Campionato di Terza Categoria – girone “B” – 6^ di ritorno) E PRECISAMENTE PER: posizione irregolare del calciatore Basile Simone.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. VIRTUS FOLIGNO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PENNA - VIRTUS FOLIGNO, DISPUTATA A PENNA IN TEVERINA IL 16.3.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 30 Comitato Provinciale di Terni, del giorno 19.3.2003 pubblicato in data 20.3.2003 – Campionato di Terza Categoria – girone “B” – 6^ di ritorno) E PRECISAMENTE PER: posizione irregolare del calciatore Basile Simone. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.4.2003, la seguente decisione: F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Virus Foligno, adducendo i seguenti M O T I V I Ø Partecipazione, in posizione irregolare alla gara suddetta del calciatore Basili Simone. E PERTANTO CHIEDEVA: l’applicazione in proprio favore dell’art. 12 del C.di G.S. SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · Nel C.U. n. 28 del 5.3.2003 pubblicato il 6.3.2003 è riportata la squalifica per una gara del calciatore Basile Simone per chè recidivo in ammonizione. · Dagli atti ufficiali di gara risulta che il suddetto calciatore ha preso parte alla gara in oggetto sebbene non avesse scontato la giornata di squalifica. · Come è noto la sanzione che comporta la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione nel C.U. , come dispone l’art. 17 del C.di G.S. · Una tale circostanza non si è verificata in occasione della gara suddetta tant’è che anche la precedente gara Villabiagio-Penna dell’8.3.2003 ha visto protagonista il menzionato calciatore. · Di conseguenza, attesa la partecipazione, in posizione irregolare, alla gara in oggetto disputata il 16.3.2003,del calciatore Basile Simone, deve trovare accoglimento il reclamo proposto dalla Società Pol. Virtus Foligno. · Gli atti vanno rimessi al Presidente del C.R.U. per quanto di competenza. P. Q. M. LA C.D. In accoglimento del reclamo proposto dalla Società Pol. Virtus Foligno, di infliggere alla Società Penna in Teverina la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Penna in Teverina - Virtus Foligno con il punteggio di 2 a 0 in favore di quest’ultima. Dispone trasmettersi gli atti al Presidente del C.R.U. per quanto di competenza. · ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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