COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Buono Luca della A.S. Terni Calcio a 5; il Sig. Todini Alessio, Dirigente accompagnatore della A.S. Terni Calcio a 5; la A.S. Terni Calcio a 5, partecipante al Campionato di Calcio a 5 – Serie C1 Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. -responsabilità oggettiva- della infrazione commessa dai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Buono Luca della A.S. Terni Calcio a 5; il Sig. Todini Alessio, Dirigente accompagnatore della A.S. Terni Calcio a 5; la A.S. Terni Calcio a 5, partecipante al Campionato di Calcio a 5 – Serie C1 Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. -responsabilità oggettiva- della infrazione commessa dai propri tesserati. Nella riunione del giorno 22.4.2003 veniva pronunciata la seguente decisione. F A T T O La Società sopra specificata faceva partecipare il calciatore Buono Luca in posizione irregolare alla gara Terni Calcio a 5-Casaglia disputata il 28.9.2002 risultando lo stesso in posizione di squalifica non scontata. Alla odierna udienza si presentavano Il Presidente della A.S. Terni Calcio a 5 ed il dirigente Todini Alessio i quali nulla obiettavano in ordine al deferimento; non si presentava, invece, il calciatore Buono per ragioni di lavoro. M O T I V I La Commissione osserva che nessun dubbio è dato di avere sulla violazione dell’obbligo in questione posto in essere dal calciatore, dal Dirigente accompagnatore ufficiale e dalla Società sopra indicata. Di conseguenza il comportamento degli stessi deve essere sanzionato. Per il calciatore Buono Luca viene comminata la squalifica per una giornata di gara; per il Dirigente accompagnatore Sig. Todini Alessio, la inibizione per giorni 15 (quindici) e per la Società A.S. Terni Calcio a 5, oggettivamente responsabile, l’ammonizione. P.Q.M. LA C.D. Di infliggere la squalifica per una gara al calciatore Buono Luca; di infliggere la inibizione di giorni quindici al Dirigente Todini Alessio della A.S. Terni Calcio a 5 e di infliggere alla Soc. A.S. Terni Calcio a 5 l’ammonizione.
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