COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il calciatore Filoia Fabrizio della A.S. Pantalla; il Sig. Tascini Ezio, Dirigente accompagnatore della A.S. Pantalla; la A.S. Pantalla, partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. -responsabilità oggettiva- della infrazione commessa dai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
Il calciatore Filoia Fabrizio della A.S. Pantalla; il Sig. Tascini Ezio, Dirigente accompagnatore della A.S. Pantalla; la A.S. Pantalla, partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U., i primi due per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. e la Società per la violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. -responsabilità oggettiva- della infrazione commessa dai propri tesserati.
Nella riunione del giorno 22.4.2003 veniva pronunciata la seguente decisione.
F A T T O
La Società sopra specificata faceva partecipare il calciatore Filoia Fabrizio in posizione irregolare alla gara Deruta - Pantalla disputata il 21.9.2002 risultando lo stesso in posizione di squalifica non scontata.
Alla odierna udienza si presentava solamente il calciatore Filoia il quale nulla obiettava in ordine al deferimento; nessuna giustificazione veniva addotta dagli altri deferiti non comparsi, sebbene regolarmente convocati.
M O T I V I
La Commissione osserva che nessun dubbio è dato di avere sulla violazione dell’obbligo in questione posto in essere dal calciatore, dal Dirigente accompagnatore ufficiale e dalla Società sopra indicata.
Di conseguenza il comportamento degli stessi deve essere sanzionato.
Per il calciatore Filoia Fabrizio viene comminata la squalifica per una giornata di gara; per il Dirigente accompagnatore Sig. Tascini Ezio, la inibizione per giorni 15 (quindici) e per la Società A.S. Pantalla, oggettivamente responsabile, l’ammonizione..
P.Q.M. LA C.D.
Di infliggere la squalifica per una gara al calciatore Filoia Fabrizio; di infliggere la inibizione di giorni quindici al Dirigente Tascini Ezio della A.S. Pantalla e di infliggere alla Soc. A.S. Pantalla l’ammonizione.
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