COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. GRS TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.R.S. TERNI – OTRICOLI DISPUTATA IL 29.3.2003 A TERNI (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003 pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “C” – 12^ di ritorno) Ø E precisamente per: la squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore MAZZANTI STEFANO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. GRS TERNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.R.S. TERNI - OTRICOLI DISPUTATA IL 29.3.2003 A TERNI (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003 pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato Regionale di 1^ Categoria – girone “C” – 12^ di ritorno)
Ø E precisamente per: la squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore MAZZANTI STEFANO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.4.2003 seguente decisione:.
F A T T O
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra indicata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società G.R.S. TERNI adducendo i seguenti
M O T I V I
Eccessività della sanzione.
E pertanto chiedeva : la riduzione della stessa;
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
· Il direttore di gara ha confermato il rapporto ed ha fornito chiarimenti in ordine alla dinamica dei fatti attribuiti dal G.S. al calciatore Mazzanti Stefano, peraltro non contestati dalla Soc. reclamante.
· Di conseguenza nessun dubbio è dato di avere sulla dinamica dei fatti suddetti i quali debbono essere sanzionati.
· Ciò non toglie che, valutate le circostanze tutte che hanno determinato una scomposta reazione del calciatore Mozzanti, si possa far luogo ad una valutazione di minor rigore dei fatti suddetti e di conseguenza ad una riduzione della sanzione inflitta.
· La Commissione, pertanto, perché la sanzione possa apparire equa e proporzionata ai fatti, ritiene che la stessa debba essere ridotta a quattro giornate effettive di gara.
P.Q.M. LA C.D.
In accoglimento del reclamo proposto dalla Società G.R.S. Terni, di ridurre la squalifica come inflitta dal G.S. al calciatore Mazzanti Stefano a quattro giornate effettive di gara.
· ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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