COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ PERUGIA GIOVANE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – PERUGIA GIOVANE DISPUTATA IL 22.3.2003 A MONTECASTELLI (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003 pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “A” – 11^ di ritorno) Ø E precisamente per: la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 26/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALA SOCIETA’ PERUGIA GIOVANE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI - PERUGIA GIOVANE DISPUTATA IL 22.3.2003 A MONTECASTELLI (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 59 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 2.4.2003 pubblicato in data 2.4.2003 – Campionato Regionale di 2^ Categoria – girone “A” – 11^ di ritorno) Ø E precisamente per: la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.4.2003, la seguente decisione. F A T T O SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara suddetta. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Perugia Giovane, adducendo i seguenti: M O T I V I Insussistenza delle violenze denunciate dal direttore di gara E pertanto chiedeva : la ripetizione della gara. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara; non era presente il Legale rappresentante della Soc. reclamante non avendone questi fatta espressa richiesta. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva: · I fatti descritti negli atti ufficiali di gara, peraltro confermati dall’Arbitro dinanzi a questa Commissione, risultano adeguatamente valutati nella loro efficacia probatoria e nella loro rilevanza disciplinare dal G.S. · Di conseguenza è convincimento della Commissione che appare pienamente giustificata la decisione dell’arbitro in ordine alla mancata prosecuzione della gara vista la collettività delle insubordinazioni accompagnata, peraltro, da specifici atti di violenza, sia reciprocamente tra i calciatori di entrambe le squadre e sia nei confronti dell’Arbitro il quale si è trovato nella impossibilità di condurre la partita alla sua conclusione fisiologica. · Non si può revocare in dubbio che la violenza subita dall’Arbitro abbia posto quest’ultimo nelle condizioni psicologiche di non essere sereno nella conduzione della partita e nel controllo del gioco tanto che non può parlarsi, nella fattispecie, di errori tecnici e perché non è prevista dal regolamento che l’arbitro debba dar notizia della anticipata conclusione della gara ad entrambi i capitani delle squadre e sia perché la violenza subita gli ha impedito di notificare la espulsione ad altri due calciatori della Soc. Perugia Giovane e precisamente a Pecetti e Monsignori cosa questa che avrebbe, in ogni caso, comportato la cessazione della partita, tenuto conto che in precedenza aveva ritualmente già espulso altri tre giocatori del Perugia Giovane, perché quest’ultima Società sarebbe venuta a trovarsi con sei calciatori solamente e quindi nella impossibilità di poter proseguire la gara, per cui il reclamo non può trovare accoglimento alcuno. P.Q.M. LA C.D. Di respingere il reclamo proposto dalla Società Perugia Giovane confermando l’impugnata decisione del G.S. . · ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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