COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare IN ORDINE AI DEFERIMENTI RIUNITI DEL PRESIDENTE DEL C.R.U. DATATI 27.3.2003 E 14.4.2003 Nei confronti di: 1. GAZZURRA OLIMPIO, Dirig. Accomp. Uff. G.S. F.Mosconi 2. FOSSATELLI PIERO, Dirig. Accomp. Uff. G.S. F. Mosconi 3. AVOLA FILIPPO, Calciatore G.S. F. Mosconi 4. G.S. F. MOSCONI, in persona del Presidente pro-tempore perché incolpati : Ø I primi due : della violazione di cui all’art. 1 c.1 del C.di G.S. per avere sottoscritto le liste dei giocatori, presentate all’arbitro, relativo alle partite Nocera Umbra – G.S. F.Mosconi, G.S. F. Mosconi – Ciconia, G.S. F. Mosconi – Pievese; N.Marciano – F.Mosconi; F. Mosconi – Pol. Amerina; La Castellana – G.S. F. Mosconi; G.S. F. Mosconi – Gabelletta; Grifo Attigliano – G.S.F.Mosconi; G.S. Mosconi – Clitunno; G.S. F. Mosconi – Nocera Umbra; G.S. F.Mosconi – Bastardo; Ciconia – G.S. F.Mosconi (Gazzurra); Bastardo – G.S. F.Mosconi (Fossatelli) ove partecipava, in violazione dell’art. 101 delle N.O.I.F., il calciatore Avola Filippo; Ø Il terzo: per aver partecipato, in violazione dell’art. 101 delle N.O.I.F., alle partite sopra indicate; Ø Il quarto: in violazione dell’art. 2 c. 4 del C.di G.S. – responsabilità diretta ed oggettiva – per le violazioni attribuite ai propri tesserati in relazione all’art. 101 delle N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare IN ORDINE AI DEFERIMENTI RIUNITI DEL PRESIDENTE DEL C.R.U. DATATI 27.3.2003 E 14.4.2003 Nei confronti di: 1. GAZZURRA OLIMPIO, Dirig. Accomp. Uff. G.S. F.Mosconi 2. FOSSATELLI PIERO, Dirig. Accomp. Uff. G.S. F. Mosconi 3. AVOLA FILIPPO, Calciatore G.S. F. Mosconi 4. G.S. F. MOSCONI, in persona del Presidente pro-tempore perché incolpati : Ø I primi due : della violazione di cui all’art. 1 c.1 del C.di G.S. per avere sottoscritto le liste dei giocatori, presentate all’arbitro, relativo alle partite Nocera Umbra - G.S. F.Mosconi, G.S. F. Mosconi - Ciconia, G.S. F. Mosconi - Pievese; N.Marciano - F.Mosconi; F. Mosconi - Pol. Amerina; La Castellana - G.S. F. Mosconi; G.S. F. Mosconi - Gabelletta; Grifo Attigliano - G.S.F.Mosconi; G.S. Mosconi - Clitunno; G.S. F. Mosconi - Nocera Umbra; G.S. F.Mosconi - Bastardo; Ciconia - G.S. F.Mosconi (Gazzurra); Bastardo - G.S. F.Mosconi (Fossatelli) ove partecipava, in violazione dell’art. 101 delle N.O.I.F., il calciatore Avola Filippo; Ø Il terzo: per aver partecipato, in violazione dell’art. 101 delle N.O.I.F., alle partite sopra indicate; Ø Il quarto: in violazione dell’art. 2 c. 4 del C.di G.S. – responsabilità diretta ed oggettiva – per le violazioni attribuite ai propri tesserati in relazione all’art. 101 delle N.O.I.F. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva, nella riunione del giorno 29.4.2003, la seguente decisione: F A T T O · Con atti del 27.3.2003 e 14.4.2003, il Presidente del C.R.U. deferiva a questa Commissione Disciplinare i Sigg.ri Gazzurra Olimpio, Fossatelli Piero, Avola Filippo ed il G.S. Mosconi per rispondere delle violazioni sopra indicate. · All’odierna seduta il Presidente disponeva la riunione dei due deferimenti attesa la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva degli stessi. · Erano presenti tutti i deferiti i quali, pur ammettendo i fatti, declinavano ogni responsabilità assumendo la insussistenza del dolo e della colpa ed in particolare il calciatore Avola la mancata cognizione delle norme relative ai tesseramenti. · Tutti gli incolpati chiedevano di essere mandati prosciolti da ogni addebito. La stessa richiesta avanzava l’Avv. Giuseppe Mariani, che assisteva il G.S. F. Mosconi, come da delega depositata in atti. · All’esito della fase istruttoria la Commissione riservava il deposito della decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE · Osserva la Commissione che nessun dubbio è consentito avere in ordine alla sussistenza dei fatti attribuiti ai singoli incolpati atteso che gli stessi risultano comprovati documentalmente. · Ed invero esiste agli atti lo “storico” relativo al calciatore Avola Filippo da cui risulta che il predetto è stato oggetto di trasferimento temporaneo per la stagione 2000/2001 per il G.S. Romeo Menti; per la stagione sportiva 2001/2002 per l’A.S. Ciconia Calcio e per la stagione sportiva 2002/2003 per il G.S. F. Mosconi; esiste, altresì, agli atti, comunicazione da cui si desume l’avvenuta revoca, in data 7.4.2003, del trasferimento temporaneo in favore del G.S. F.Mosconi da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC. · Il G.S. F. Mosconi, in ordine ai suddetti avvenimenti, non solo ha respinto ogni responsabilità per dolo ma addirittura negando la colpa e quindi ogni negligenza in ordine al proprio operato. · Il calciatore Avola, da parte sua, ha, fra l’altro, affermato la ignoranza della norma di cui all’art. 101 delle N.O.I.F., mentre i dirigenti Gazzurra e Fossatelli hanno affermato di ignorare la esatta posizione dell’Avola. · Con riferimento alle difese dei singoli incolpati questa Commissione ritiene di non poter aderire alle stesse atteso che le medesime si presentano in contrasto non solo con la normativa vigente ma addirittura con le stesse dichiarazioni rese avanti questa Commissione dagli incolpati medesimi. · Premesso che la mancata conoscenza delle norme federali non può essere invocata, per nessun effetto, appare evidente che di nessuna consistenza si presenta la giustificazione addotta dai dirigenti succitati e dal calciatore Avola in quanto non è possibile pensare che i predetti ignorassero le norme che regolano il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori; ma, anche a voler seguire i medesimi sulla loro linea difensiva, non può farsi a meno di considerare che la stessa cozza irrimediabilmente contro il principio sopra precisato e codificato all’art. 2 n. 5 del C.di G.S. · Ritiene poi questa Commissione che la giustificazione posta a sostegno della richiesta di assoluzione avanzata dal G.S. F. Mosconi non solo non appare credibile ma, dagli atti, emergono elementi che fanno ritenere il contrario. Infatti, va considerato che il predetto Gruppo Sportivo non ha proceduto, con la dovuta diligenza, ad accertare la esatta posizione del calciatore Avola se è vero, come è vero, che quest’ultimo ha dichiarato a questa Commissione che il G.S. F. Mosconi nulla ha richiesto al calciatore citato in ordine alla sua esatta posizione e nulla ha chiesto in ordine ai precedenti eventuali trasferimenti temporanei in precedenza avvenuti in favore di altre Società. Almeno sotto questo profilo una certa negligenza va imputata al G.S. F. Mosconi per non avere interpellato in proposito il calciatore Avola e di conseguenza per non avere esercitato un più approfondito controllo sullo status del calciatore. · Quanto sopra argomentato esclude anche la sussistenza della asserita buona fede da parte del G.S. F. Mosconi atteso il negligente comportamento tenuto dal medesimo; ed, a tutto concedere, và anche considerato che, in ogni caso, la buona fede non può prevalere sull’elemento documentale sopra richiamato, come insegna la C.A.F.. · Alla luce delle considerazioni svolte va quindi affermata la responsabilità di tutti gli incolpati in ordine agli addebiti rispettivamente ascritti. · Questa Commissione ritiene equo infliggere al dirigente Gazzurra Olimpio, che ha sottoscritto il maggior numero di distinte dei giocatori partecipanti alle gare, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC ed a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale fino al 15.6.2003, al dirigente Fossatelli Piero la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC ed a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale fino al 15.5.2003; al calciatore Avola Filippo la squalifica fino al 30.9.2003, ed al G.S. F. Mosconi tredici punti di penalizzazione in classifica, ex art. 12 n. 8 del C.di G.S., corrispondenti ad un punto per ciascuna delle tredici gare alle quali ha partecipato, in posizione irregolare, il calciatore Avola, nonché l’ammenda di 100,00 Euro. P.Q.M. a scioglimento della riserva che precede, ritenuta la responsabilità dei singoli incolpati in ordine ai rispettivi addebiti come sopra indicati, di infliggere : · al dirigente GAZZURRA OLIMPIO la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale fino al 15.6.2003; · al dirigente FOSSATELLI PIERO la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale fino al 15.5.2003; · al calciatore AVOLA FILIPPO la squalifica fino al 30.9.2003; · al G.S. F. Mosconi la penalizzazione di tredici punti in classifica corrispondenti ad un punto per ciascuna delle tredici gare alle quali ha partecipato, in posizione irregolare, il calciatore Avola Filippo; · al G.S. F. MOSCONI l’ammenda di Euro 100,00.
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