COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il Sig. PETRINI LUIGI, Dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. U.S. INTERAMNA, la citata Società, partecipante al Campionato di Seconda Categoria e il calciatore SCIABOLETTA DOMENICO, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U. per violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. il Dirigente ed il calciatore e per violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., la Società.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 68 del 30/04/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare Il Sig. PETRINI LUIGI, Dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. U.S. INTERAMNA, la citata Società, partecipante al Campionato di Seconda Categoria e il calciatore SCIABOLETTA DOMENICO, venivano deferiti a questa Commissione dal Presidente del C.R.U. per violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. il Dirigente ed il calciatore e per violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S., la Società. Nella riunione del giorno 2-05-2003 veniva pronunciata la seguente decisione. F A T T O I predetti venivano deferiti dal Presidente del C.R.U. per le violazioni sopra indicate connesse alla partecipazione del calciatore Sciaboletta alla gara U.S. Intermna - U.S. Teverina del 2.12.2002, in virtù della quale la Commissione Disciplinare, con delibera del 03.01.2003, infliggeva alla U.S. Interamna la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 2 - 0 in favore della U.S. Teverina, per partecipazione irregolare alla stessa del calciatore citato. M O T I V I La Commissione osserva che con delibera pubblicata nel C.U. n. 44 del 12.02.2003 la C.A.F. ha annullato la suddetta delibera di questa Commissione ed ha ripristinato il risultato di 0-0 conseguito sul campo, nella gara predetta, per inammissibilità del reclamo svolto. Di conseguenza i predetti deferiti debbono essere prosciolti da ogni rispettivo addebito. P.Q.M. LA C.D. Di prosciogliere i deferiti dai rispettivi addebiti come indicati nell’atto 3.01.2003.
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