COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 84 del 28/06/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento della Procura Federale nei confronti di: 1) Sig. Giancarlo DUCA, Collaboratore del Comitato Regionale Umbria S.G.S., nonché Dirigente della Società S. P. Tavernelle; 2) Società S.P. TAVERNELLE in persona del suo Presidente pro-tempore; 3) Sig. Angelo PAOLILLO, arbitro C.R.A. Comitato Regionale Umbria; incolpati: il primo, della violazione di cui all’art. 10, n.7 delle N.O.I.F. e dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver, malgrado la sua qualifica di Dirigente federale, svolto funzioni di Dirigente accompagnatore della squadra S.P. Tavernelle nella gara Tavernelle – Madonna Alta, disputata il 28.04.2002 in Montepetriolo e per aver discusso con l’arbitro, dentro e fuori dello spogliatoio, in ordine alle decisioni tecniche disciplinari assunte, affermando, peraltro, la sua personale conoscenza con il designatore arbitrale; la seconda, della violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva della violazione ascritta al primo quale proprio tesserato; il terzo, della violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato e per non aver giustificato la sua mancata comparizione avanti il collaboratore dell’Ufficio Indagini che lo aveva convocato per necessari chiarimenti;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 84 del 28/06/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento della Procura Federale nei confronti di: 1) Sig. Giancarlo DUCA, Collaboratore del Comitato Regionale Umbria S.G.S., nonché Dirigente della Società S. P. Tavernelle; 2) Società S.P. TAVERNELLE in persona del suo Presidente pro-tempore; 3) Sig. Angelo PAOLILLO, arbitro C.R.A. Comitato Regionale Umbria; incolpati: il primo, della violazione di cui all’art. 10, n.7 delle N.O.I.F. e dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver, malgrado la sua qualifica di Dirigente federale, svolto funzioni di Dirigente accompagnatore della squadra S.P. Tavernelle nella gara Tavernelle – Madonna Alta, disputata il 28.04.2002 in Montepetriolo e per aver discusso con l’arbitro, dentro e fuori dello spogliatoio, in ordine alle decisioni tecniche disciplinari assunte, affermando, peraltro, la sua personale conoscenza con il designatore arbitrale; la seconda, della violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità oggettiva della violazione ascritta al primo quale proprio tesserato; il terzo, della violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato e per non aver giustificato la sua mancata comparizione avanti il collaboratore dell’Ufficio Indagini che lo aveva convocato per necessari chiarimenti; ha pronunciato, nella seduta del 12-6-2003, la seguente decisione. FATTO · Con atto pervenuto il 26.03.2003, il Procuratore Federale della F.I.G.C., a seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Giancarlo Duca, Dirigente della Società S.P. Tavernelle, la Società S.P. Tavernelle in persona del suo legale rappresentate pro-tempore ed il Sig. Angelo Paolillo, arbitro CRA Comitato Regionale Umbria, per rispondere delle incolpazioni rispettivamente sopra riportate. · L’intervento dell’ufficio Indagini prendeva le mosse da una nota del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico del CRU in data 9 maggio 2002, con la quale trasmetteva, al menzionato Ufficio Indagini, gli atti ufficiali della gara Tavernelle-Madonna Alta Perugia, valida per il campionato provinciale allievi, disputata il 28.4.2002, a lui inviati dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia inerenti al comportamento tenuto dal suddetto Sig. Giancarlo Duca, all’epoca dei fatti collaboratore del Comitato Regionale, tessera federale n° 38965, come refertati dall’arbitro. · In detto referto, il direttore di gara segnalava che il menzionato Duca, entrato nel di lui spogliatoio, gli prospettava la possibilità di querelarlo perché si era rifiutato di fare entrare un portiere al posto di un giocatore nelle file della squadra del Madonna Alta; che sempre il Duca, gli proponeva che, qualora avesse omesso la segnalazione della espulsione di un di lui giocatore, “ non avrebbe fatto nulla” e che gli avrebbe fatto pagare, “a caro prezzo,” la partita, in quanto amico del Sig. Leucci, designatore arbitrale. · Nel corso delle indagini veniva interrogato il Duca, nonché il capitano ed altro dirigente della squadra della S.P. Tavernelle. · Non poteva essere sentito a chiarimenti l’arbitro della gara Angelo Paolillo. In proposito un componente del Comitato Provinciale di Terni faceva presente, con nota del 22.1.2003, che il suddetto Paolillo non aveva potuto rispondere alla convocazione del 12.12.2002 perché in servizio militare a Viterbo, mentre nulla poteva riferire in ordine alla successiva convocazione per il 27.12.2002 atteso che nessuna giustificazione era pervenuta da parte del predetto Paolillo. · A seguito delle risultanze degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, scaturiva il deferimento a questa Commissione ad opera del Procuratore Federale perché ciascuno dei menzionati tesserati rispondesse degli addebiti loro rispettivamente ascritti. · Il procedimento disciplinare veniva fissato all’udienza del 10.6.2003. · Alla odierna udienza, cui sono intervenuti in rappresentanza del Procuratore Federale della FIGC il Dott. Gianluigi Bracciale e la Dott.ssa Daniela Rodorigo, si è presentato il solo Duca Giancarlo il quale si è riportato a quanto già dichiarato al rappresentante dell’ Ufficio Indagini ed ha precisato che non corrispondeva al vero quanto refertato dall’arbitro, atteso che si era limitato, in un colloquio dai toni pacati e corretti, a rappresentare all’ arbitro stesso che era caduto in errore per non avere consentito la sostituzione di un giocatore della squadra del Madonna Alta con il portiere di riserva seduto in panchina; che il colloquio si era svolto alla presenza del capitano della sua squadra, Mencarelli Alessio e dall’accompagnatore della stessa, Mencarelli Massimo; che nell’ occasione egli svolgeva di fatto le funzioni di allenatore e che, una volta entrato nello spogliatoio dell’ arbitro, si era limitato a richiedere i documenti della partita e ad allontanarsi subito. · Terminata l’ istruttoria dibattimentale, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti ed ha chiesto che il Sig. Duca Giancarlo fosse inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per mesi tre; che alla Società S.P. Tavernelle fosse inflitta l’ ammenda di Euro 100,00 e che all’ arbitro Paolillo Angelo la squalifica per mesi otto. · Il Sig. Duca Giancarlo, dichiarando che non conosceva il disposto dell’ art. 10 delle NOIF, si rimetteva al giudizio della Commissione. MOTIVI DELLA DECISIONE · Osserva questa Commissione che nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità di Duca Giancarlo in ordine agli addebiti a lui contestati nell’atto di deferimento. · Ed invero, a tal fine, vale considerare che i detti addebiti risultano provati non solo documentalmente, come è dato di desumere dalla distinta dei giocatori del Tavernelle,allegata al referto dell’arbitro della gara Tavernelle-Madonna Alta, ma anche dalle specifiche ammissioni fatte dal Duca e dinanzi al rappresentante dell’Ufficio Indagini e dinanzi a questa Commissione all’odierna udienza. · Nella menzionata distinta, infatti, sottoscritta dall’arbitro e dal Duca come accompagnatore ufficiale della squadra, il medesimo compare anche indicato alla riga riservata all’allenatore, sebbene quest’ultima qualifica risulti cancellata; nelle dichiarazioni, poi, rese dallo stesso Duca si legge, senza possibilità di equivoci, che egli ha effettivamente svolto in occasione della gara in questione le funzioni di allenatore di fatto, sedendo proprio in tale veste in panchina e, quindi, all’interno del recinto del campo di giuoco. · Vero è che sul punto il Duca si è difeso affermando di non conoscere l’esatto contenuto dell’art.10 delle N.O.I.F. che vieta, appunto, in modo assoluto, ai dirigenti federali, che siano anche dirigenti di società, di svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara e comunque di essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento di gara in cui sia impegnata una squadra della loro società, ma è anche vero che una tale ignoranza della norma citata non può, certo, assumere a dignità di esimente, atteso che l’art.2,comm.5, del C.di.G..S. dispone che l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali “ non può essere invocata a nessun effetto”. · Né, peraltro, alcuna incertezza è dato di avere sulla circostanza che all’epoca dei fatti il Duca rivestisse la qualifica di Dirigente Federale, atteso che il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico del CRU, con nota 9.5.2002 ha attestato che il predetto, al momento dei fatti, era in possesso della tessera federale n.38965, tessera, peraltro, esibita dal Duca medesimo all’arbitro, come si desume dal referto. · Così stando le cose, appare evidente, sussistendone tutti gli elementi, la violazione del menzionato art.10 delle N.O.I.F. ad opera del Duca. · Anche per quanto concerne la violazione dell’art.1 C.G.S., si può affermare, senza tema di smentita, che essa emerge in tutta chiarezza dagli atti. · Il menzionato Duca, infatti, ha confermato, anche avanti a questa Commissione, di aver contestato, sia pure in termini urbani e corretti, al direttore di gara l’erronea decisione di non aver consentito la sostituzione di un giocatore del Madonna Alta con il 2° portiere della stessa squadra che sedeva in panchina; ha, però, negato quanto scritto dall’arbitro nel referto secondo cui egli lo avrebbe minacciato di querelarlo per detta erronea decisione; di soprassedere sulla querela qualora non avesse repertato l’espulsione di un suo giocatore e che gli avrebbe fatto “pagare a caro prezzo la partita” perché amico del designatore arbitrale; il Duca, infine, ha anche precisato che la contestazione si è verificata nel tragitto fra il campo e lo spogliatoio dell’arbitro e che nulla ha profferito nei confronti dello stesso arbitro all’interno del di lui spogliatoio essendosi, per contro, limitato a richiedere i documenti di gara e ad allontanarsi immediatamente da detto luogo. · Orbene, tanto chiarito, questa Commissione non ritiene di dover seguire l’arbitro laddove, nel suo referto, ha scritto quanto sopra riportato e negato dal Duca, ma di limitare l’addebito del medesimo alla sola contestazione dell’errore su indicato e ciò in mancanza di un attendibile riscontro per quanto concerne l’ulteriore condotta attribuita pure nel referto al Duca stesso, dal momento che vi è stata una mancata risposta dell’arbitro alla convocazione dell’Ufficio Indagini tesa proprio al fine di accertare, in tutti i particolari, l’esatto comportamento del Duca. · Vero è che agli atti risulta allegato il referto dell’arbitro riportante quanto sopra precisato, e che lo stesso referto deve considerarsi prova privilegiata, perché assistita, come è noto, da una presunzione di verita, ma è anche vero che, nella fattispecie, proprio l’intervento dell’Ufficio Indagini diretto all’accertamento del reale e concreto svolgimento dei fatti, rende inoperante la menzionata presunzione, tanto più che deve imputarsi solo al direttore di gara, per la sua condotta omissiva, il fatto che gli accertamenti intrapresi dal citato Ufficio non abbiano potuto avere un iter completo, rendendo, di conseguenza, inattendibile sul punto lo stesso referto. · E’ evidente, quindi, che nell’intero contesto in esame, risulta particolarmente grave il comportamento tenuto dall’arbitro Paolillo per non aver questo risposto alla convocazione del Rappresentante dell’Ufficio Indagini, atteso che detto comportamento, non presentandosi sostenuto da una qualche giustificazione, quanto meno con specifico riferimento alla convocazione per il giorno 27.12.2002, ha impedito l’acquisizione di elementi probatori utili per valutare in tutto il suo complesso il reale operato del Duca e, quindi, quanto effettivamente da quest’ultimo posto in essere. · Né, peraltro, può far ritenere giustificata la mancata risposta del Paolillo alla convocazione sopra indicata la nota trasmessa a questa Commissione dallo stesso Paolillo a firma di un certo capitano Donato Riviello – cosa questa che farebbe pensare che il menzionato arbitro, all’epoca, stesse prestando servizio militare – atteso che la richiamata nota, ad avviso di questa Commissione, presenta caratteristiche tali da alimentare forti dubbi sulla sua autenticità, se si considera che la stessa risulta priva di qualsivoglia intestazione che la possa far considerare come proveniente da una Autorità Militare; se si considera che il suo contenuto si presenta non corretto sotto il profilo linguistico, circostanza questa che rende veramente difficile considerare la nota redatta da un ufficiale; se si considera che essa si presenta sfornita di un qualunque riferimento in ordine al luogo di provenienza ed assai generica in ordine alla motivazione dell’assenza del Paolillo e, più ancora, se si considera che la stessa non consente di conoscere se il 27.12.2002 il predetto prestasse effettivamente servizio militare, dove si trovasse a tal fine e se lo stesso si trovasse veramente in condizioni di non poter rispondere alla convocazione fissata per il citato giorno. · Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, ad avviso di questa Commissione, non potendo certo la citata nota considerasi idonea a giustificare l’assenza del Paolillo, tanto che lo stesso rappresentate della Procura Federale ne ha invocato l’invio in copia al suo ufficio per eventuali ulteriori accertamenti, si deve concludere che anche la violazione dell’art.1, c.3 del C. di G.S. attribuita nell’atto di deferimento al menzionato arbitro deve considerarsi fondata e provata. · E se a ciò si aggiunge che il Paolillo, pur essendo, in data odierna, reperibile in Orvieto, presso la sua ordinaria residenza, come comunicato dal Presidente della sezione A.I.A,di Orvieto con. informativa del 10/6/2003, rimessa via Fax su esplicita richiesta di questa Commissione, non ha avvertito l’esigenza di presentarsi neppure all’udienza odierna, appare evidente come lo stesso abbia dato chiara dimostrazione di disinteressarsi completamente della presente vicenda, apparendo in tal modo fornito di scarso senso di responsabilità e, quindi,una persona non affidabile, per cui deve essere adeguatamente sanzionato. · Alla stregua delle argomentazioni svolte va, pertanto, affermata la responsabilità del Duca in ordine alla violazione dell’art.10,comma 7, delle N.O.I.F. e dell’art.1, comma 1,del C. di G.S. nei termini su precisati e di conseguenza anche della società S.P.Tavernelle ai sensi dell’art.2, comma 4, del menzionato Codice e dell’arbitro Paolillo Angelo per la violazione dell’art 1, comma 3, stesso Codice. · Questa Commissione ritiene equo infliggere a Duca Giancarlo la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per il periodo di mesi uno e giorni quindici; alla società S.P.Tavernelle la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento) ed all’arbitro Paolillo Angelo la sanzione della squalifica per anni uno. · Va disposto l’invio in copia alla Procura Federale, come da specifica richiesta, della dichiarazione a firma del capitano Donato Riviello nonché della informativa del Presidente della Sezione A.I.A. di Orvieto pervenuta via Fax a questa Commissione in data 10.6.2003. P.Q.M. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE delibera: 1. dichiara il Sig.DUCA Giancarlo, dirigente della società S.P.Tavernelle e la società S.P.Tavernelle, responsabili dei rispettivi addebiti loro ascritti ed infligge al Sig.DUCA Giancarlo la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per il periodo di un mese e quindici giorni e di infliggere alla società S.P.Tavernelle la sanzione dell’ammenda di €. 100,00 (cento); 2. dichiara l’arbitro Angelo PAOLILLO responsabile della incolpazione ascrittogli ed infligge allo stesso la squalifica di anni uno. 3. dispone l’invio in copia della dichiarazione a firma del Capitano Donato Riviello nonché della comunicazione della Sezione A.I.A di Orvieto, pervenuta via Fax il 10/6/2003, alla Procura Federale, come richiesto.
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