COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 12/09/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTIVA PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE / PO’ BANDINO DISPUTATA A FICULLE IL 6.4.2003 ( avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 61 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 9.4.2003 pubblicato in data 9.4.2003 – Campionato Regionale di 2^ categoria – girone B – 13^ di ritorno – stagione sportiva 2002/2003 )

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 12 del 12/09/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTIVA PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FICULLESE / PO’ BANDINO DISPUTATA A FICULLE IL 6.4.2003 ( avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 61 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 9.4.2003 pubblicato in data 9.4.2003 – Campionato Regionale di 2^ categoria – girone B – 13^ di ritorno - stagione sportiva 2002/2003 ) E precisamente per: squalifica per numero cinque giornate di gara inflitta al calciatore Anselmi Enrico. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.4.2003, la seguente decisione: f a t t o · SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. · NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Po Bandino, adducendo i seguenti m o t i v i eccessività della sanzione e pertanto chiedeva : una sensibile riduzione della sanzione stessa. · SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : § I fatti presi a sostegno della sua delibera da parte del G.S. risultano ampiamente provati dal referto arbitrale che, come è noto, ha carattere di prova privilegiata. § Peraltro, la Società reclamante ammette, sia pure parzialmente e con una particolare giustificazione, i fatti medesimi come attribuibili al calciatore Anselmi. Di conseguenza non può revocarsi in dubbio che il comportamento del menzionato calciatore non può andare esente da censura. § Tuttavia questa Commissione ritiene, in considerazione dell’immediato ravvedimento del calciatore, di poter ridurre la squalifica allo stesso inflitta dal G.S. a quattro giornate effettive di gara. p. q. m. la c.d. d e l i b e r a In accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Po Bandino, di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore ANSELMI Enrico a quattro giornate effettive di gara. § Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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