COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 13 del 17/09/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ A.S. VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRGILIO MAROSO / GRIFOSANTANGELO DISPUTATA IL 19/08/2003 AD ACQUASPARTA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.8 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 29/08/2003 pubblicato in data 29/08/2003 – Torneo e competizioni varie)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004 Comunicato Ufficiale N° 13 del 17/09/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ A.S. VIRGILIO MAROSO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRGILIO MAROSO / GRIFOSANTANGELO DISPUTATA IL 19/08/2003 AD ACQUASPARTA (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.8 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 29/08/2003 pubblicato in data 29/08/2003 – Torneo e competizioni varie) E precisamente per: squalifica a cinque giornate di gara inflitta al calciatore Stronati Giovanni. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.09.2003, la seguente decisione: f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata al citato calciatore. NEI TERMINI proponeva reclamo l’A.S. VIRGILIO MAROSO, adducendo i seguenti: m o t i v i eccessivita’ della sanzione rispetto al reale verificarsi dei fatti e pertanto chiedeva: una congrua riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante, avendone fatta esplicita richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : Il Direttore di gara ha confermato quanto riportato nel referto di gara. Ha ribadito, quindi, a differenza di quanto dichiarato dalla Soc. reclamante, che i fatti si sono verificati cosi come descritti per cui non è consentito avere dubbi sul comportamento certamente censurabile tenuto dal giocatore STRONATI GIOVANNI. Il fatto che le dichiarazioni dell’ arbitro sono assistite da presunzione di verità non consentono di dar credito alle ipotesi formulate nel ricorso dalla Soc. reclamante in assenza di riscontri obiettivi. Da quanto sopra discende che la deprecata condotta tenuta dallo STRONATI va sanzionata. In ordine alla squalifica inflitta dal G.S., di cui la Soc. reclamante ha richiesto la riduzione, questa Commissione ritiene che la stessa debba ritenersi equa e proporzionata al fatto attribuito allo STRONATI (sputo in viso all’ avversario). A tal fine va considerato che, secondo la costante giurisprudenza della CAF, lo sputo al viso va qualificato oltre che come atto di violenza, anche come manifestazione di vilipendio e disprezzo integrando una condotta particolarmente grave e che lo stato di tensione conseguente alla condotta fallosa tenuta dall’ avversario, non giustifica e non attenua il comportamento dell’ incolpato (com. 2 /C, pag. 9/2 CAF 99/2000). Se cosi è, alla luce di quanto esposto, il reclamo va respinto. p.q.m. la c.d. d e l i b e r a Di respingere il reclamo avanzato dall’ A.S. Virgilio Maroso. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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