COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 14 del 24/09/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni del Giudice Sportivo Gare del campionato di Promozione gara del 21/ 9/2003 PIANELLO – LAMA CALCIO VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004 Comunicato Ufficiale N° 14 del 24/09/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni del Giudice Sportivo Gare del campionato di Promozione gara del 21/ 9/2003 PIANELLO - LAMA CALCIO VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; RILEVATO: che al 22' del secondo tempo il n. 16 AMICO SIMONE componente la squadra del PIANELLO entrava in campo e colpiva con uno schiaffo un avversario; Che il predetto, appena gli veniva mostrato il cartellino rosso, tentava di aggredire l'arbitro non riuscendovi solo per il fattivo intervento di alcuni tesserati del PIANELLO; Che nonostante ciò riusciva a divincolarsi ed a colpire il direttore di gara con un violento schiaffo che lo colpiva in viso; Che, nuovamente trattenuto da alcuni compagni di squadra, continuava ad inveire nei confronti del predetto, ingiuriandolo e minacciandolo pesantemente, nonchè tirandogli addosso una maglia facente parte della divisa di giuoco; Che prima di essere allontanato definitivamente dal terreno di giuoco tentava di colpire l'arbitro con un calcio; Che, nel frattempo, anche il dirigente del PIANELLO MARCHI LUCIO, si scagliava nei confronti del direttore di gara con pesanti ingiurie non entrando in contatto con lo stesso solo in virtù dell'intervento di alcuni tesserati del PIANELLO che lo bloccavano; Che, pertanto, anche il predetto dirigente veniva allontanato dal diret tore di gara; Che in ragione di ciò, pur essendo stordito ed indolenzito per le aggre ssioni fisiche e verbali subite, il direttore di gara decideva di con durre a termine la gara "pro-forma" al fine di evitare che la situazio ne precipitasse ulteriormente; Che, infatti, da quel momento (si era sullo 0 - 3 in favore del LAMA) il direttore di gara non prendeva più alcun provvedimento disciplinare nei confronti della Società PIANELLO per evitare di surriscaldare ulte riormente gli animi; Che, infatti, decideva di non notificare formalmente neppure il provve dimento di espulsione nei confronti dell'allenatore del PIANELLO, Signor FELICI FRANCESCO, nonostante questi ad un certo punto iniziava ad ingiuriare ed a minacciare il direttore di gara; Che le persone precedentemente allontanate dal campo non lasciavano completamente il terreno di giuoco tanto da stazionare nei pressi degli spogliatoi; Che al termine della gara, al momento del rientro negli spogliatoi, il calciatore AMICO SIMONE ingiuriava nuovamente il direttore di gara; Che raggiunti gli spogliatoi, la terna arbitrale decideva di ritardare l'uscita dall'impianto sportivo in quanto, nel frattempo, si erano riu niti davanti alla porta numerose persone le quali, discutendo animosa mente, proferivano insulti nei confronti dell'arbitro e dei suoi assi stenti; d e l i b e r a 1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico della Società POL. PIANELLO (Pol. Pianello-G.S. Lama Calcio 0-3); 2) LA SQUALIFICA fino al 30 GIUGNO 2007 a carico del calciatore del PIANELLO n. 16 AMICO SIMONE; 3) LA SQUALIFICA fino al 31 OTTOBRE 2003 a carico dell'allenatore del PIANELLO Signor FELICI FRANCESCO; 4) L'INIBIZIONE fino al 30 NOVEMBRE 2003 a carico del dirigente del PIANELLO Signor MARCHI LUCIO; 5) L'AMMENDA di Euro (vedi sanzioni a carico di Società) a carico della Società POL. PIANELLO per il comportamento tenuto dai propri tesse rati.
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