COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 17 del 3/10/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. GRIFOSANTANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFOSANTANGELO – ELLERA DISPUTATA IL 14.9.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 13 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 17.9.2003 pubblicato in data 17.9.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A – 2^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004
Comunicato Ufficiale N° 17 del 3/10/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it
Decisioni della Commissione Disciplinare
DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. GRIFOSANTANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFOSANTANGELO – ELLERA DISPUTATA IL 14.9.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 13 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 17.9.2003 pubblicato in data 17.9.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A – 2^ GIORNATA DI ANDATA)
· per la squalifica di 4 giornate di gara inflitta al calciatore Quendro Nesti
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 2.10.2003, la seguente decisione.
f a t t o
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo l’A.S. Grifosantangelo, adducendo i seguenti:
m o t i v i
Eccessività della sanzione tenuto anche conto che il calciatore è stato provocato dall’avversario.
E pertanto chiedeva : una sensibile riduzione della squalifica.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro; non era presente il legale rappresentante della Società reclamante non avendone questi fatta esplicita richiesta.
m o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva :
- In sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione devono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti i quali hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo.
- Ciò chiarito, nessun dubbio è consentito avere sul comportamento violento posto in essere dal calciatore QUENDRO il quale, pertanto, non può andare esente da censura.
- L’entità della squalifica, ad avviso di questa Commissione deve ritenersi equa e proporzionata ai fatti tenuto anche conto che, come ha esplicitamente dichiarato il direttore di gara, nessuna provocazione è stata portata nei confronti del QUENDRO dal suo avversario.
- La sanzione, così come irrogata al QUENDRO dal G. S. merita piena conferma.
P.Q.M.
Di respingere il reclamo proposto dall’A.S. GRIFOSANTANGELO confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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