COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 17 del 3/10/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. GRIFOSANTANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFOSANTANGELO – ELLERA DISPUTATA IL 14.9.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 13 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 17.9.2003 pubblicato in data 17.9.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A – 2^ GIORNATA DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004 Comunicato Ufficiale N° 17 del 3/10/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. GRIFOSANTANGELO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFOSANTANGELO – ELLERA DISPUTATA IL 14.9.2003 (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n. 13 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 17.9.2003 pubblicato in data 17.9.2003 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE A – 2^ GIORNATA DI ANDATA) · per la squalifica di 4 giornate di gara inflitta al calciatore Quendro Nesti HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 2.10.2003, la seguente decisione. f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo l’A.S. Grifosantangelo, adducendo i seguenti: m o t i v i Eccessività della sanzione tenuto anche conto che il calciatore è stato provocato dall’avversario. E pertanto chiedeva : una sensibile riduzione della squalifica. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro; non era presente il legale rappresentante della Società reclamante non avendone questi fatta esplicita richiesta. m o t i v i d e l l a d e c i s i o n e SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : - In sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione devono essere accertati sulla base delle risultanze degli atti i quali hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo. - Ciò chiarito, nessun dubbio è consentito avere sul comportamento violento posto in essere dal calciatore QUENDRO il quale, pertanto, non può andare esente da censura. - L’entità della squalifica, ad avviso di questa Commissione deve ritenersi equa e proporzionata ai fatti tenuto anche conto che, come ha esplicitamente dichiarato il direttore di gara, nessuna provocazione è stata portata nei confronti del QUENDRO dal suo avversario. - La sanzione, così come irrogata al QUENDRO dal G. S. merita piena conferma. P.Q.M. Di respingere il reclamo proposto dall’A.S. GRIFOSANTANGELO confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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