COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 20032004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 17/10/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA / CAMPITELLO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B – 2^ GIORNATA DI ANDATA DISPUTATA IL 14.9.2003 A CASTEL RITALDI (avverso la omologazione della gara deliberata dal Giudice Sportivo e riportata nel C.U. n. 13 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 17.9.2003 pubblicato in data 17.9.2003 )

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 20032004 Comunicato Ufficiale N° 21 del 17/10/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA / CAMPITELLO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE B – 2^ GIORNATA DI ANDATA DISPUTATA IL 14.9.2003 A CASTEL RITALDI (avverso la omologazione della gara deliberata dal Giudice Sportivo e riportata nel C.U. n. 13 del Comitato Regionale Umbria, del giorno 17.9.2003 pubblicato in data 17.9.2003 ) – Per posizione irregolaree del calciatore Lorenzo Settimi. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.10.2003, la seguente decisione. f a t t o – SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava la gara suddetta terminata con il risultato di 1 – 1. – NEI TERMINI proponeva reclamo la Pol. Campitello, adducendo i seguenti: m o t i v i La Società Virtus La Castellana ha impiegato nella gara sopra riportata il calciatore Lorenzo Settimi in posizione irregolare in quanto non aveva scontato la squalifica di una giornata di gara inflittagli dal G.S. nella decorsa stagione. E pertanto chiedeva: l’applicazione in proprio favore del disposto di cui all’art. 12 p.5 lett. a) del C di G.S.. – ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva il legale rappresentante della Società reclamante non avendone fatta esplicita richiesta. m o t i v i d e l l a d e c i s i o n e – SULLA SCORTA degli elementi di cui sopra la Commissione osserva : In via preliminare si fa presente che la Soc. Virtus La Castellana, pur essendo stata ritualmemente fatta partecipe del reclamo avanzato, non ha fatto pervenire, al riguardo, alcuna controdeduzione. Con riferimento al merito del reclamo si fa presente che lo stesso deve essere accolto atteso che, dalla documentazione in possesso di questa Commissione e dagli accertamenti effettuati presso la Segreteria del C.R.U., è risultato che, effettivamente, il calciatore Settimi Lorenzo ha riportato, nella precedente stagione sportiva, la squalifica per una giornata di gara che, non essendo stata scontata nella stessa stagione sportiva, doveva essere scontata,invece, in quella in corso, come disposto dall’art. 17 del C.di G.S. e pertanto ha partecipato alla gara sopraindicata in posizione irregolare. Di conseguenza, in applicazione del disposto di cui all’art. 12 punto 5 lett.a) del C.di G.S. a carico della Soc. Virtus La Castellana deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 in favore della Società reclamante. Gli atti vanno rimessi al Presidente del C.R.U. per quanto di propria competenza. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla Società Pol. Campitello. d e l i b e r a Di infliggere alla Società Sportiva Virtus La Castellana la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Virus La Castellana / Campitello disputata a Castel Ritaldi il 14.9.2003 con il punteggio di 0 a 3 in favore della Pol.Campitello. Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R.U. per quanto di propria competenza. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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