COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°17 del 24/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO // COLVALENZESE DISPUTATA IN DATA 03.04.2004 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 01 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 25.08.2004 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA FINO AL 30.10.2004 AL CALCIATORE ISIDORI STEFANO .
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°17 del 24/09/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO
// COLVALENZESE DISPUTATA IN DATA 03.04.2004 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 01 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 25.08.2004
PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA FINO AL 30.10.2004 AL CALCIATORE ISIDORI STEFANO .
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.09.2004, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Terni
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
estraneità del calciatore Isidori ai fatti contestati e pertanto chiedeva l’annullamneto dela squalifica inflitta dal
G.S.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non veniva convocato l’arbitro e la reclamante non chiedeva di
essere sentita.
motivi della decisione
Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato. Infatti il G.S. nella delibera impugnata non sembra aver tenuto nel
dovuto conto le risultanze dela relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.
In detta relazione, in particolare dalle dichiarazioni dell’arbitro che sono state acquisite dal collaboratore, viene
confermata l’estraneità dell’Isidori al fatto contestato in quanto, come capitano del Castello, lo stesso stava parlando
con il direttore di gara e ovviamente non poteva colpire l’arbitro stesso.
p.q.m.
d e l i b er a
Di accogliere il reclamo ed annulla la squalifica.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°17 del 24/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S. CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTELLO // COLVALENZESE DISPUTATA IN DATA 03.04.2004 (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 01 DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERNI, DEL GIORNO 25.08.2004 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA FINO AL 30.10.2004 AL CALCIATORE ISIDORI STEFANO ."