COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°17 del 24/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC NEI CONFRONTI DI : CRISTANO FERRARA, calcatore della Soc. Pol. AUDAX. incolpato : della violazione di cui all’art. 1 c. 1 del C.di G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva.

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°17 del 24/09/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC NEI CONFRONTI DI : CRISTANO FERRARA, calcatore della Soc. Pol. AUDAX. incolpato : della violazione di cui all’art. 1 c. 1 del C.di G.S. per avere contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva. ha pronunciato, nella seduta del 23.09.2004, la seguente decisione : motivi della decisione Con atto del 06 luglio 2004, il Procuratore Federale della FIGC, dopo l’ esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione il sig. Ferrara, calciatore tesserato per la Soc. Audax per rispondere della incolpazione ascritta in rubrica. Esaminati gli atti e sentita la Procura Federale risulta che da dichiarazioni confessorie rese dal Ferrara lo stesso partecipava alla gara Audax-N.P.Lugnano del 21.02.2004 sotto false generalità ed in particolare quelle del calciatore Nencioni. Tanto premesso, non è consentito avere alcun dubbio sulla responsabilità del calciatore Ferrara in ordine al fatto allo stesso attribuito. Posto che la confessione non risulta assolutamente contrastata in atti, deve essere affermata la responsabilità del menzionato calciatore avuto riguardo alla incolpazione attribuitagli. Di conseguenza questa Commissione ritiene equo infliggere al suddetto Ferrara la sanzione della squalifica di mesi due tenuto anche in considerazione, come risulta dall’atto dell’Ufficio Indagini, che sia il calciatore che la Società di appartenenza apparivano in audizione sentitamente dispiaciuti e normalmente estranei ad un fatto di questa natura, da considerare pertanto del tutto eccezionale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara : Cristiano FERRARA responsabile della violazione di cui all’art.1 c.1 del C.di G.S. e per l’effetto allo stesso infligge la sanzione della squalifica per mesi due.
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