COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°29 del 29/10/2004 Delibere della Commissione disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: _ GUBBIOTTI Moreno, Presidente Società A.S. Narnese Calcio _ Società NARNESE CALCIO incolpati: – il primo della violazione di cui all’art. 2 c. 1 del C.di G.S. – la seconda della violazione di cui all’art. 2 comma 4 e dell’art. 9 commi 1 e 2 del C.di G.S.

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°29 del 29/10/2004 Delibere della Commissione disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: _ GUBBIOTTI Moreno, Presidente Società A.S. Narnese Calcio _ Società NARNESE CALCIO incolpati: - il primo della violazione di cui all’art. 2 c. 1 del C.di G.S. - la seconda della violazione di cui all’art. 2 comma 4 e dell’art. 9 commi 1 e 2 del C.di G.S. ha pronunciato, nella seduta del 28.10.2004, la seguente decisione : FATTO Con atto del 13.07.2004 Prot. 123/503/PF/EF/MM, il Procuratore Federale della FIGC, da esito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione il Sig. Gubbiotti Moreno, Presidente della A.S. Narnese Calcio e la stessa Società, per rispondere delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte. L’intervento del menzionato Ufficio Indagini prendeva le mosse dalla denuncia presentata dalla Società Umbertide Tiberis e riguardante comportamenti non regolamentari posti in essere dalla A.S. Narnese, in occasione della gara Narnese-Umbertide del 14.03.2004 e, più in particolare, dalla circostanza lamentata secondo cui il pulman che portava i dirigenti e la squadra dell’Umbertide, giunto a Narni e nelle adiacenze dello stadio dove si svolgeva la gara, fu fatto oggetto di lanci di mele e arance da parte di alcuni tifosi locali apposti nelle tribune sovrastanti la palazzina degli spogliatoi. Inoltre, durante ed al termine della gara, la squadra dell’Umbertide ed i dirigenti al seguito furono destinatari di invettive e minacce da parte dei tifosi locali che si concretizzarono anche in aggressioni al Presidente Sig. Patrizi ed al Dirigente Sig. Pompei, i quali venivano colpiti da ripetuti calci e pugni. Tutti i citati episodi avvenivano nella assoluta indifferenza della dirigenza della squadra ospitante. Alla odierna udienza è intervenuto, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Alessandro Avigliano. Non partecipavano, sebbene ritualmenti convocati, la Società ed il presidente deferiti. Il Procuratore Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti sopra indicati in ordine alle incolpazioni loro rispettivamente attribuite e chiedeva che fosse inflitta al Gubbiotti l’ammenda di Euro 250,00 ed alla Società Narnese Calcio ammenda di Euro 250,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Non è consentito avere alcun dubbio sulla responsabilità del Presidente in ordine al fatto allo stesso attribuito per la qualifica rivestita e sulla responsabilità della Società A. S. Narnese Calcio a titolo di responsabilità oggettiva. Ciò in considerazione della certezza intervenuta per effetto delle indagini esperite dagli Organi preposti. Questa Commissione ritiene equo infliggere agli incolpati rispettivamente l’ammenda di Euro 100,00 e l’ammenda di euro 250,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara: 1. Gubbiotti Moreno responsabile della violazione di cui all’art.2, comma 1, del C.di G.S. e per l’effetto allo stesso infligge la sanzione della ammenda di euro 100,00; 2. la A.S. Narnese Calcio responsabile delle violazioni di cui agli artt. 2, comma 4 ed art. 9 commi 1 e 2 del C. di G.S. e per l’effetto, infligge alla stessa la sanzione di un’ammenda pari ad Euro 250,00.
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