COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°29 del 29/10/2004 Delibere della Commissione disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: _ FIORONI Riccardo, Presidente Società Pol. Pretola _ Socirtà Pol. Pretola incolpati: – il primo della violazione di cui all’art. 3 c. 1, dichiarazioni lesive ed art 1, comma 1 (violazione principi lealtà correttezza e probità) del C. di G.S. – la seconda della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.di G.S. per la violazione ascrivibile al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°29 del 29/10/2004 Delibere della Commissione disciplinare Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: _ FIORONI Riccardo, Presidente Società Pol. Pretola _ Socirtà Pol. Pretola incolpati: - il primo della violazione di cui all’art. 3 c. 1, dichiarazioni lesive ed art 1, comma 1 (violazione principi lealtà correttezza e probità) del C. di G.S. - la seconda della violazione di cui all’art. 2 comma 4 del C.di G.S. per la violazione ascrivibile al proprio Presidente. ha pronunciato, nella seduta del 28.10.2004, la seguente decisione : FATTO Con atto del 23.07.2004 Prot. 216/535/PF/EF/MA, il Procuratore Federale della FIGC, da esito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione il Sig. Fioroni Riccardo, Presidente della Società Pol. Pretola e la stessa Società, per rispondere delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte. L’intervento del menzionato Ufficio Indagini prendeva le mosse dalle dichiarazioni rilasciate ad una testata giornalistica locale, del 22.12.2003, nella quale il Fioroni esprimeva giudizi lesivi nei confronti dell’arbitro e del presidente A.I.A.- C.R.A. Umbria. Alla odierna udienza è intervenuto, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Alessandro Avagliano. Partecipava il Sig. Fioroni Riccardo, Presidente della Società deferita. Il Procuratore Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti sopra indicati in ordine alle incolpazioni loro rispettivamente attribuite e chiedeva che fosse inflitta al Fioroni Riccardo mesi due di inibizione ed alla società Pol. Pretola ammenda di Euro 600,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Non è consentito avere alcun dubbio sulla responsabilità dei deferiti. I fatti sono stati peraltro ammessi anche dallo stesso Presidente della Società. Questa Commissione ritiene equo infliggere agli incolpati rispettivamente l’ammonizione con diffida a carico del presidente Fioroni Riccardo ed alla Società Pol. Pretola di Euro 200,00. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara: 1. Fioroni Riccardo responsabile della violazione di cui all’art.3, comma 1 ed art. 1, comma 1 del C.di G.S. e per l’effetto allo stesso infligge la sanzione della ammonizione con diffida; 2. la Pol. Pretola responsabile delle violazioni di cui all’ art. 2, comma 4 del C. di G.S.e, per l’effetto, infligge alla stessa la sanzione di un’ammenda pari ad Euro 200,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it