COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°33 del 12/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. SAN LORENZO LERCHI IN RIFERIMENTO ALLA GARA SEMONTE / A.S. SAN LORENZO LERCHI DISPUTATA A SEMONTE DI GUBBIO IL 19/9/04 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE A – AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA DA PARTE DEL G.S.- C.U. N.°16 DEL 22/09/04 PUBBLICATO IL 22/09/04, AVENTE AD OGGETTO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI GAMBACORTA ANDREA E PASCOLINI DENIS.
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°33 del 12/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. SAN LORENZO LERCHI IN RIFERIMENTO ALLA GARA SEMONTE /
A.S. SAN LORENZO LERCHI DISPUTATA A SEMONTE DI GUBBIO IL 19/9/04 – CAMPIONATO DI PRIMA
CATEGORIA – GIRONE A – AVVERSO L’OMOLOGAZIONE DELLA GARA DA PARTE DEL G.S.- C.U. N.°16 DEL
22/09/04 PUBBLICATO IL 22/09/04, AVENTE AD OGGETTO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI
GAMBACORTA ANDREA E PASCOLINI DENIS.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11/11/2004, la seguente decisione.
fatto
Sentito il Presidente della Società Semonte che aveva fatto espressa richiesta di essere ascoltato, la Commissione ha deciso come
appresso.
Con atto spedito a mezzo raccomandata in data 25.9.04, la A.S. San Lorenzo Lerchi ha proposto ricorso a questa Commissione in
riferimento alla gara di campionato disputatasi in data 19.9.04 “Semonte / A.S. San Lorenzo Lerchi” terminata con il risultato di
zero-zero, valida per la prima giornata di andata del Campionato Regionale Umbro di prima categoria girone A, chiedendo che
fosse sanzionata la sconfitta della Società Semonte per posizione irregolare di due tesserati che ebbero a partecipare alla gara.
Osservava la reclamante che il calciatore Gambacorta Andrea e Pascolini Denis, come si evinceva dal comunicato FIGC C. R.
Umbro n. 6 del 6.8.04, avevano un residuo di squalifica dalla stagione 2003-2004 da scontarsi nella stagione in corso e,
precisamente, quanto a Gambacorta Andrea una giornata che gli derivava dalla partecipazione al torneo di Coppa Primavera
allorquando militava nella formazione della Vis Foligno, quanto a Pascolini Devis una giornata che gli derivava dalla aver
partecipato al torneo di Coppa Italia allorquando lo stesso militava nella formazione del Bastia.
Secondo la Società reclamante, a norma dell’art. 17, comma 6 del Codice di Giustizia Sportivo, i tesserati che cambiano società
nella stagione successiva debbono scontare il residuo della squalifica nella prima partita ufficiale di Coppa Primavera o Coppa
Italia alla quale partecipasse la nuova società e poiché la nuova società del Semonte, per la stagione 2004-2005 non ha partecipato
né alla Coppa Italia, non avendone diritto, né alla Coppa Primavera, ciò per una scelta deliberata, il residuo di squalifica, da parte
dei calciatori Gambacorta e Pascolini, avrebbe dovuto essere scontata nel Campionato.
Quanto sopra premesso, chiedeva che la condotta della Società Semonte venisse sanzionata con la perdita della gara per 0 - 3.
La Società Semonte, cui il reclamo è stato ritualmente notificato, ha osservato, nelle proprie deduzioni, quanto al calciatore
Gambacorta Andrea si era incorsi da parte della reclamante in un errore di persona in quanto il Gambacorta Andrea riportato nel
comunicato del 6.8.04, tesserato nella stagione 2003-2004 con la Vis Foligno, classe ‘82, non era il Gambacorta Andrea, calciatore
della Semonte Calcio classe ‘73 che invece proveniva dal San Venanzo che l’aveva in forza nella stagione 2003-2004.
Quanto al Pascolini Denis osservava che, avendo egli riportato la sanzione della squalifica di una giornata in una gara di Coppa
Italia, a mente dell’art. 14, comma 10, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella medesima competizione.
Inoltre, il calciatore Pascolini Devis era stato trasferito alla Semonte Calcio dalla Società del Torgiano dove aveva militato per il
periodo 19.12.2003 al 30.4.2004 e non direttamente dalla Società del Bastia dove gli era stata inflitta la sanzione.
Ciò premesso, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il reclamo è infondato.
Infatti, per quanto concerne la posizione del calciatore Gambacorta Andrea, appare chiaro l’errore in cui è incorsa la società
reclamante, atteso che, come risulta dalla documentazione in atti, il calciatore che secondo il comunicato del 6 Agosto 2004
doveva scontare una squalifica residua non è lo stesso calciatore in forza al Semonte; trattasi di omonimia che avrebbe potuto
essere accertata con una maggiore attenzione sui dati anagrafici.
Nel merito, sulla posizione del calciatore Pascolini, osserva questa Commissione che il richiamo all’art.17 comma 6 Cgs, ancorché
esatto, non è completo, atteso che la norma fa salva la disposizione dell’art.14 comma 10 n 1 e 3, ove si afferma il principio della
assoluta separatezza tra le gare di campionato e gare di coppa.
Tale principio è stato richiamato anche nel comunicato ufficiale n.12 della Corte Federale, che la società cita nel proprio reclamo,
per avallare, impropriamente, la propria tesi; la Corte si esprime nel senso che eventuali squalifiche riportate in gare di Coppa
Italia da calciatori che nella stagione successiva militino in squadre che disputano il corrispondente trofeo regionale ( o viceversa),
debbano essere scontate in competizioni organizzate da Lega diversa da quella cui apparteneva la società al momento della
irrogazione e ciò in base al principio della effettività della pena, fermo però sempre il principio di separatezza tra le gare di coppa
e di campionato.
In tal senso conclude il comunicato della Corte Federale al punto b) della pronuncia richiamata.
A tale tesi ritiene di aderire la Commissione Disciplinare
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo presentato dalla A.S. San Lorenzo Lerchi.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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