COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°37 del 26/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEI RECLAMI RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA PROPOSTI DALLE SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA ED A.C. TORGIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO = SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA A S.MARCO DI PERUGIA IL 3/11/2004 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “B” – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO, DEL GIORNO 10/11/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’ RECLAMANTI, MULTA DI EURO 150,00 INFLITTAAD ENTRAMBE LE SOCIETA’ E PER LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE OSMENAY SOKOL.

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°37 del 26/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEI RECLAMI RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA PROPOSTI DALLE SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA ED A.C. TORGIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO = SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA A S.MARCO DI PERUGIA IL 3/11/2004 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “B” - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°32 DEL COMITATO REGIONALE UMBRO, DEL GIORNO 10/11/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’ RECLAMANTI, MULTA DI EURO 150,00 INFLITTAAD ENTRAMBE LE SOCIETA’ E PER LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE OSMENAY SOKOL. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.11.2004, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società, adducendo i seguenti: motivi • Erronea valutazione dei fatti da parte del Direttore di gara ed ingiustizia delle sanzioni e pertanto chiedevano: l’annullamento delle sanzioni. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione comparivano l’arbitro della gara ed i legali rappresentanti delle due Società reclamanti. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è risultato confermato quanto dal medesimo indicato nel referto circa lo svolgimento della gara. In particolare l’arbitro ha ribadito che al 38° del secondo tempo, a seguito della espulsione di alcuni calciatori per reciproche scorrettezze, si determinava una rissa generalizzata fra gran parte dei calciatori di entrambe le squadre che non poteva essere sedata nonostante il fattivo intervento dei dirigenti delle due società. - L’arbitro precisava, altresì, di essersi trovato nella impossibilità di adottare provvedimenti a carico degli autori della rissa, in quanto gran parte dei calciatori si erano tolti la maglia di gioco e non era quindi possibile identificarli, così come era impossibile identificare anche i rispettivi capitani; alcuni giocatori si erano addirittura allontanati dal terreno di gioco proseguendo nel loro atteggiamento antisportivo in una zona lontana dallo stesso terreno di gioco. - Ciò posto, e considerato che detta situazione si è protratta per circa sei minuti, questa Commissione ritiene legittima, e come tale meritevole di conferma, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara inflitta ad entrambe le società che con il comportamento dei propri calciatori ha indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara. - Questa Commissione ritiene, invece, che debba essere accolto il reclamo proposto da entrambe le Società avverso la sanzione dell’ammenda, essendo emerso dalle stesse dichiarazioni fornite dall’arbitro, un fattivo comportamento tenuto dai dirigenti e dagli allenatori nel tentativo di riportare in campo la calma. - La Commissione ritiene, infine, di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Torgiano relativamente alla posizione del calciatore Osmenay Sokol, riducendo a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta allo stesso dal G.S., ravvisando una sostanziale omogeneità nel comportamento di tale calciatore con gli altri calciatori della squadra avversaria coinvolti nel medesimo episodio ed, appunto, sanzionati ognuno con due giornate di squalifica. p.q.m. d e l i b e r a in parziale accoglimento dei reclami, di revocare la sanzione dell’ammenda di Euro 150,00 inflitta dal G.S. ad entrambe le Società reclamanti e di ridurre a due giornate effettiva di squalifica la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Osmenay Sokol. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. . ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it