• Stagione sportiva: 2004/2005
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°37 del 26/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEI RECLAMI RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA PROPOSTI DALLE SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA ED A.C. TORGIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO = SAN MARCO
JUVENTINA DISPUTATA A S.MARCO DI PERUGIA IL 3/11/2004 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES –
GIRONE “B” – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°32 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRO, DEL GIORNO 10/11/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’ RECLAMANTI, MULTA DI EURO 150,00 INFLITTAAD ENTRAMBE LE SOCIETA’ E PER LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE OSMENAY SOKOL.
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°37 del 26/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEI RECLAMI RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA PROPOSTI DALLE SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA ED A.C. TORGIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO = SAN MARCO
JUVENTINA DISPUTATA A S.MARCO DI PERUGIA IL 3/11/2004 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES –
GIRONE “B” - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°32 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRO, DEL GIORNO 10/11/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’ RECLAMANTI, MULTA DI EURO 150,00 INFLITTAAD ENTRAMBE LE SOCIETA’ E PER LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE OSMENAY SOKOL.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.11.2004, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le
sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponevano reclamo le citate società, adducendo i seguenti:
motivi
• Erronea valutazione dei fatti da parte del Direttore di gara ed ingiustizia delle sanzioni e pertanto chiedevano: l’annullamento
delle sanzioni.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione comparivano l’arbitro della gara ed i legali rappresentanti delle due Società reclamanti.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è risultato confermato quanto dal medesimo indicato nel
referto circa lo svolgimento della gara. In particolare l’arbitro ha ribadito che al 38° del secondo tempo, a seguito della espulsione
di alcuni calciatori per reciproche scorrettezze, si determinava una rissa generalizzata fra gran parte dei calciatori di entrambe le
squadre che non poteva essere sedata nonostante il fattivo intervento dei dirigenti delle due società.
- L’arbitro precisava, altresì, di essersi trovato nella impossibilità di adottare provvedimenti a carico degli autori della rissa, in
quanto gran parte dei calciatori si erano tolti la maglia di gioco e non era quindi possibile identificarli, così come era impossibile
identificare anche i rispettivi capitani; alcuni giocatori si erano addirittura allontanati dal terreno di gioco proseguendo nel loro
atteggiamento antisportivo in una zona lontana dallo stesso terreno di gioco.
- Ciò posto, e considerato che detta situazione si è protratta per circa sei minuti, questa Commissione ritiene legittima, e come
tale meritevole di conferma, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara inflitta ad entrambe le società che con il comportamento dei propri calciatori ha indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara.
- Questa Commissione ritiene, invece, che debba essere accolto il reclamo proposto da entrambe le Società avverso la sanzione
dell’ammenda, essendo emerso dalle stesse dichiarazioni fornite dall’arbitro, un fattivo comportamento tenuto dai dirigenti e dagli allenatori nel tentativo di riportare in campo la calma.
- La Commissione ritiene, infine, di accogliere il reclamo proposto dall’A.C. Torgiano relativamente alla posizione del
calciatore Osmenay Sokol, riducendo a due giornate effettive di gara la squalifica inflitta allo stesso dal G.S., ravvisando una
sostanziale omogeneità nel comportamento di tale calciatore con gli altri calciatori della squadra avversaria coinvolti nel
medesimo episodio ed, appunto, sanzionati ognuno con due giornate di squalifica.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento dei reclami, di revocare la sanzione dell’ammenda di Euro 150,00 inflitta dal G.S. ad entrambe le Società reclamanti e di ridurre a due giornate effettiva di squalifica la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Osmenay Sokol.
Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. .
ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°37 del 26/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEI RECLAMI RIUNITI PER CONNESSIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA PROPOSTI DALLE SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA ED A.C. TORGIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO = SAN MARCO
JUVENTINA DISPUTATA A S.MARCO DI PERUGIA IL 3/11/2004 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES –
GIRONE “B” – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°32 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRO, DEL GIORNO 10/11/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA INFLITTA AD ENTRAMBE LE SOCIETA’ RECLAMANTI, MULTA DI EURO 150,00 INFLITTAAD ENTRAMBE LE SOCIETA’ E PER LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE OSMENAY SOKOL."