COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°43 del 17/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. NARNESE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMERINA = NARNESE DISPUTATA IL 27/11/2004 AD AMELIA – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “D” – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 1°/12/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI DOMENICO SIMONE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°43 del 17/12/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. NARNESE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMERINA =
NARNESE DISPUTATA IL 27/11/2004 AD AMELIA – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “D” -
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°39 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DEL GIORNO 1°/12/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI
GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI DOMENICO SIMONE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16/12/2004, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
Riesame dei fatti e riduzione della squalifica.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non poteva comparire l’arbitro della gara che comunque veniva
sentito telefonicamente.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- I fatti risultano effettivamente accaduti come si evince dal referto ufficiale di gara, nella sostanza confermato dallo
stesso arbitro. La sanzione inflitta dal Giudice di Primo grado appare comunque limitatamente da ridurre in quanto il
gesto commesso dal Di Domenico nei confronti dell’avversario va esattamente ricondotto ad un gesto di stizza e non
di violenza.
p.q.m.
d e l i b e r a
Di accogliere il reclamo proposto dalla A.S. Narnese Calcio e riduce la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo
al calciatore Di Domenico Simone a tre giornate di gare.
ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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