COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°43 del 17/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. NARNESE CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMERINA = NARNESE DISPUTATA IL 27/11/2004 AD AMELIA – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “D” – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°39 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 1°/12/2004 PUBBLICATO IN PARI DATA; PER SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI DOMENICO SIMONE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16/12/2004, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi Riesame dei fatti e riduzione della squalifica. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non poteva comparire l’arbitro della gara che comunque veniva sentito telefonicamente. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. – I fatti risultano effettivamente accaduti come si evince dal referto ufficiale di gara, nella sostanza confermato dallo stesso arbitro. La sanzione inflitta dal Giudice di Primo grado appare comunque limitatamente da ridurre in quanto il gesto commesso dal Di Domenico nei confronti dell’avversario va esattamente ricondotto ad un gesto di stizza e non di violenza. p.q.m. d e l i b e r a Di accogliere il reclamo proposto dalla A.S. Narnese Calcio e riduce la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Di Domenico Simone a tre giornate di gare. ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 del 29 Settembre 2004 Delibere Della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. PEGOLOTTE Avverso regolarità gara Torre-Pegolotte del 19/9/2004 – Campionato di 1^ Categoria L’U.S. Pegolotte ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Faccon Simone (Torre) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Faccon Simone era effettivamente colpito da sanzione di squalifica per una giornata di gara per ammonizioni, conseguite a seguito di incontri del Campionato di 1^ Categoria della stagione 2003/2004, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n. 52 del 12-5-2004 del C.R. Veneto, pag. 52/1026; accertato che detto provvedimento doveva essere scontato nello stesso Campionato di 1^ Categoria 2004/2005 a cui partecipa la Società Torre; constatato che l’U.S.Torre non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.S. Pegolotte; • di infliggere alla Società Torre la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.; • di comminare a carico dell’U.S. Torre l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato. La tassa reclamo non é stata versata.
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