COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. CIRCOLO ARCI S.EGIDIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – ARCI S.EGIDIO DISPUTATA IL 16/01/2005 A PASSAGGIO DI BETTONA – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “C” – AVVERSO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA STESSA PER LA POSIZIONE RIVESTITA DAL CALCIATORE PICCARDI STEFANO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°55 del 4/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. CIRCOLO ARCI S.EGIDIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL VIRTUS – ARCI S.EGIDIO DISPUTATA IL 16/01/2005 A PASSAGGIO DI BETTONA – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “C” – AVVERSO IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA GARA STESSA PER LA POSIZIONE RIVESTITA DAL CALCIATORE PICCARDI STEFANO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17 Febbraio 2005, la seguente decisione. fatto IL GIUDICE SPORTIVO OMOLOGAVA IL RISULTATO DELLA GARA MATURATO SUL CAMPO CON ILPUNTEGGIO DI 1 - 0 A FAVORE DELLA REAL VIRTUS. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi tesseramento in qualità di tecnico del calciatore Piccardi Stefano, in altra società. La società reclamante non chiedeva di essere sentita. La Real Virus si costituiva con memoria difensiva respingendo l’assunto ed evidenziando, per contro, analoga posizione di Ridolfi Gianni tesserato della stessa società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dai documenti acquisiti da questa Commissione è risultato che Piccardi Stefano non è stato tesserato per la stagione sportiva 2004/2005 quale allenatore di altra Società rispetto quella di appartenenza in qualità di calciatore. Tale circostanza esclude di per se la fondatezza del reclamo atteso che, come è noto, l’art.40, comma 4, del N.O.I.F. vieta soltanto il contemporaneo tesseramento. - Considerato tuttavia, che pur non risultando tesserato, il Piccardi compare in qualità di allenatore nella distinta di gara Piccione Colombella-Bastia Settore Giovanile del 10/10/04, Campionato Esordienti del Settore Giovanile Scolastico, questa Commissione dispone che a cura della Segreteria del C. R. U. gli atti vengano trasmessi al Settore Tecnico F.I.G.C. per gli eventuali atti di competenza. - Analogo provvedimento di trasmissione degli atti viene disposto anche in riferimento a quanto esposto dalla Real Virus in merito al calciatore Ridolfi Gianni. p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla A.S. Circolo Arci S.Egidio e dispone l’invio degli atti al Settore Tecnico F.I.G.C. a cura della segreteria del C.R.U. Dispone venga incamerata la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it