COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°61 del 25/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S. VALFABBRICA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 9/02/2005 A VALFABBRICA – CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE “A” – AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARINACCI ANDREA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°61 del 25/02/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.
VALFABBRICA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 9/02/2005 A VALFABBRICA –
CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE – GIRONE “A” - AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE AL CALCIATORE MARINACCI ANDREA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24 febbraio 2005, la seguente decisione.
fatto
_ Il Giudice Sportivo comminava la squalifica suddetta sulla base del referto arbitrale da cui risulta che il
Marinacci Colpiva un calciatore avversario volontariamente e violentemente. Ciò causava lesioni
all’avversario.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti
motivi
il riesame dei fatti con conseguente riduzione della sanzione inflitta, causa solo imperizia del proprio
tesserato che, data la giovane età, finiva con il colpire l’avversario in azione di gioco.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione, non compariva l’arbitro della gara che veniva
comunque sentito telefonicamente. Il responsabile della società compariva e si riportava ai motivi del
reclamo.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Dinanzi questa Commissione è stato possibile chiarire che il calciatore Marinacci Andrea, colpiva
violentemente l’avversario, ma ciò si verificava senza ombra di dubbio nel corso di svolgimento di una
azione di giuoco. Questa circostanza è stata espressamente chiarita dal direttore di gara sentito sul punto.
Se la condotta del calciatore, in relazione alla violenza posta in essere nell’azione di giuoco, deve essere
sanzionata, appare equo ridurre parzialmente la squalifica a tre giornate effettive di gare, in quanto tutto
verificatosi nello svolgimento dell’azione.
p.q.m.
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto dalla A.S. Valfabbrica e riducendo la squalifica al calciatore Marinacci
Andrea a tre giornate di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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