COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°61 del 25/02/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CLUB LAZIO 2000 NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA LA VALLETTA C/5 – CLUB LAZIO 2000 C/5 – DISPUTATA IL 5/02/2005 A LA VALLETTA – CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 – GIRONE “B” – AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 9/05/2005 AL CALCIATORE MANETTI SIMONE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°61 del 25/02/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL CLUB LAZIO 2000 NARNI IN RIFERIMENTO ALLA GARA LA
VALLETTA C/5 - CLUB LAZIO 2000 C/5 – DISPUTATA IL 5/02/2005 A LA VALLETTA – CAMPIONATO
REGIONALE DI SERIE C2 – GIRONE “B” - AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 9/05/2005 AL
CALCIATORE MANETTI SIMONE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24 febbraio 2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti
motivi
il riesame dei fatti con conseguente riduzione della sanzione inflitta.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione, non compariva l’arbitro della gara che veniva
comunque sentito telefonicamente. Il responsabile della società non chiedeva di essere ascoltato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Dagli atti ufficiali di gara e dai chiarimenti telefonici forniti dall’arbitro emerge, in maniera chiara ed
esauriente, che il calciatore Manetti Simone, si è reso responsabile delle violazioni commesse nei confronti
del suddetto direttore di gara, consistiti in reiterate offese e minacce, colpendolo successivamente con una
violenta spinta al torace provocandogli fastidio alla respirazione ed in generale un senso di timore e di
incertezza”.
- Nessun contributo concreto e reale ha portato la società reclamante in ordine allo svolgimento dei fatti.
- In conseguenza di quanto sopra il reclamo non può trovare, in questa sede, accoglimento alcuno
perché equa e proporzionata alle violazioni commesse dal Manetti, appare la sanzione inflitta allo stesso
dal G.S..
p.q.m.
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società Club Lazio 2000 Narni Calcio a 5 “R. PACE”, confermando
integralmente l’impugnata decisione del Giudice Sportivo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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