COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°63 del 4/03/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare . NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL GABELLETTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA U.S. CICONIA – GABELLETTA DISPUTATA A ORVIETO IN DATA 12/02/2005 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE “D” –
COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°63 del 4/03/2005
Decisioni della Commissione Disciplinare
.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL GABELLETTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA U.S. CICONIA
– GABELLETTA DISPUTATA A ORVIETO IN DATA 12/02/2005 – CAMPIONATO REGIONALE
JUNIORES – GIRONE “D” - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N.°58 DEL C.R.U. DEL GIORNO 16/02/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ PER SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE INFLITTA AI CALCIATORI PROIETTI DANIELE E
D’AMMANDO MATTEO
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/03/2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava le squalifiche di cui sopra.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo un riesame dei fatti e conseguente riduzione
delle squalifiche.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara assente per motivi
di lavoro; lo stesso veniva sentito telefonicamente in presenza del rappresentate AIA..
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
• Dagli atti ufficiali di gara e da quanto confermato dal direttore di gara risulta con certezza che i calciatori
del Gabelletta, e precisamente D’Ammando Matteo e Proietti Daniele, partecipavano ad una rissa
generale che si verificava al termine della gara e colpivano entrambi alcuni calciatori avversari con
ripetuti calci e pugni. Acclarati i fatti, le sanzioni comminate dal G.S. risultano del tutto motivate ed
adeguate con opportunità. I motivi del reclamo non possono trovare accoglimento.
p.q.m.
conferma le squalifiche per quattro gare inflitte ai calciatori D’Ammanda Matteo e Proietti Daniele
della società Gabelletta.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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