COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°63 del 4/03/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. NUOVA PONTANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA U.S. CASCIA – A.S. NUOVA PONTANO DISPUTATA A CASCIA IN DATA 6/02/2005 – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA “C” –

COMITATO REGIONALE UMBRIA Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°63 del 4/03/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. NUOVA PONTANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA U.S. CASCIA - A.S. NUOVA PONTANO DISPUTATA A CASCIA IN DATA 6/02/2005 – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA “C” - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°58 DEL C.R.U. DEL GIORNO 16/02/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART. 12 DEL C.G.S. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 3/03/2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria decretava la ripetizione della gara per impraticabilità del campo. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della U.S. Cascia ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Soc. reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. • Dagli atti ufficiali e da quanto espressamente confermato dal direttore di gara, risulta che la disputa della gara non si è potuta svolgere in quanto il terreno di giuoco era coperto da un consistente strato di ghiaccio che né impediva il regolare svolgimento. • Posto che lo stesso direttore di gara ha precisato che giocare in quelle condizioni avrebbe rappresentato serio rischio per l’incolumità di tutti i partecipanti e della terna arbitrale, e che i fatti si sono verificati da situazione oggettiva, si ritiene che nessuna responsabilità può essere mossa alla società ospitante. p.q.m. di respinge il reclamo proposto dalla società A.S. Nuova Pontano e conferma la delibera del G.S. che dispone la ripetizione della gara. Ordina incamerarsi la tassa reclamo
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