COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE SIG. TOBIA PAOLO DELLA POL. FOSSATO DI VICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE = FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 19.02.2005 A PADULE – CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL C.R.U. DEL GIORNO 23.02.05 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE INFLITTA AL MEDESIMO SINO AL 25.03.2005

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE SIG. TOBIA PAOLO DELLA POL. FOSSATO DI VICO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE = FOSSATO DI VICO DISPUTATA IL 19.02.2005 A PADULE – CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “A” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL C.R.U. DEL GIORNO 23.02.05 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ INIBIZIONE INFLITTA AL MEDESIMO SINO AL 25.03.2005. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2005, la seguente decisione. fattoSULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbriacomminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il citato dirigente, adducendo i seguenti: motivi- Riesame dei fatti con conseguente riduzione della squalifica. Il ricorrente non chiedeva di essere sentito. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - In via preliminare al merito si rileva che il ricorso proposto è inammissibile in quanto riferito ad inibizionedi un dirigente per giorni trenta. Ai sensi dell’art. 41, comma 3, lett. B), del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede le inibizioni per dirigenti fino ad un mese. - La fattispecie in esame rientra in pieno nella ipotesi della citata norma. p.q.m. d e l i b e r a di dichiarare il reclamo inammissibile. - Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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