COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO = TAVERNELLE DISPUTATA IL 20.02.05 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “B” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL 23.02.2005 – DEL C.R.U. PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFCA INFLITTA AL CALCIATORE MARINI LUCA PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA U.S. PALAZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PALAZZO =
TAVERNELLE DISPUTATA IL 20.02.05 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “B” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL 23.02.2005 - DEL C.R.U. PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFCA INFLITTA AL CALCIATORE MARINI LUCA PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi- Riesame dei fatti con riduzione della sanzione.
- La società non chiedeva di essere sentita.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara.
motivi della decisioneSULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- I motivi del reclamo non possono trovare accoglimento in ragione della puntuale ricostruzione dei fatti
operata dall’arbitro in sede di audizione, che ha dato atto delle ripetute ingiurie e minacce pronunciate nei
suoi confronti dal calciatore Marni Luca dopo essere stato espulso per doppia ammonizione.
p.q.m.
d e l i b e r a
di respingere il reclamo confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. .
- Ordina incamerarsi la tassa reclamo
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