COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRASIMENUS 2000 – CASENUOVE DISPUTATA IL 19/02/2005 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO – CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23/02/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA)
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. CASENUOVE IN RIFERIMENTO ALLA GARA
TRASIMENUS 2000 - CASENUOVE DISPUTATA IL 19/02/2005 A PASSIGNANO SUL TRASIMENO –
CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “B” - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23/02/2005 PUBBLICATO IN PARI DATA)
_ squalifica fino al 31.12.2005 inflitta al calciatore Marchesi Gabriele;
_ squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Fierloni Simone;
_ squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Locchi Mirco;
_ ammenda di Euro 350,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva una congrua riduzione delle sanzioni suddette.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Questa Commissione ritiene infondati e quindi da respingere i motivi del reclamo del Casenuove relativi
all’ammenda inflitta alla Società ed alla squalifica inflitta al calciatore Marchesi Gabriele.
- L’Arbitro, in sede di audizione, ha puntualmente ricostruito il duplice tentativo di aggressione posto in
atto dal n. 12 del Casenuove Marchesi che per due volte, con la propria mano destra, ha cercato di colpire
il direttore di gara nella parte posteriore sinistra della testa. Quanto sopra dopo essere stato espulso e dopo
che si era riportato nel punto dell’assembramento.
- Sul punto il dirigente del Casenuove non ha saputo fornire efficace difesa perché era lontano dal luogo
dove si sono verificati i fatti. Anche il reclamo non fornisce elementi utili alla tesi sostenuta dal Casenuove.
- Per quanto riguarda l’ammenda inflitta la stessa appare congrua in relazione al comportamento tenuto
dai giocatori del Casenuove a fine gara e dalle ferite riportate dall’Arbitro senza che nessun dirigente o
tesserati del Casenuove avessero fatto nulla per riportare la calma.
- Merita invece accoglimento il motivo di reclamo relativo alla squalifica inflitta ai calciatori del Casenuove
Fierloni Simone e Locchi Mirco in considerazione delle precise ed affidabili dichiarazioni dell’Arbitro in sede
di audizione. Il direttore di gara ha, infatti, chiarito il ruolo dei due calciatori del Casenuove, precisando di
essere certo di non essere stati loro a pronunciare le frasi per le quali sono stati sanzionati dal G.S.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.Casenuove, di annullare le sanzioni inflitte dal G.S.
ai calciatori Fierloni Simone e Locchi Mirco e di confermare integralmente, nel resto, l’impugnata decisione
del G.S.
- Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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