COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PONTE FELCINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – MONTE PETRIOLO FONTIGNANO DISPUTATA IL 12.02.05 – CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°58 DEL 16.02.2005 DEL C.R.U. PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFCA INFLITTA AL CALCIATORE FUMANTI MIRCO FINO 31.12.2006;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PONTE FELCINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – MONTE PETRIOLO FONTIGNANO DISPUTATA IL 12.02.05 – CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°58 DEL 16.02.2005 DEL C.R.U. PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFCA INFLITTA AL CALCIATORE FUMANTI MIRCO FINO 31.12.2006; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Riesame dei fatti con riduzione della sanzione. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara; non era presente il legale rappresentante della Società sebbene regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Questa Commissione ritiene infondato e quindi da respingere il reclamo proposto dalla S.S. Ponte Felcino avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Fumanti Mirco fino al 31.12.2006. - In sede di audizione l’Arbitro ha puntualmente ricostruito il gravissimo comportamento tenuto dal Fumanti il quale, dopo aver percorso circa 70 metri di corsa, ha immotivatamente “addentato” l’Arbitro procurandogli la vistosa ecchimosi di cui al referto in atti. Non vale, al riguardo, distinguere tra “ecchimosi, lesione e/o di cercare il segno dei denti nella pelle dell’Arbitro”; quello del Fumanti rimane un comportamento gravissimo non giustificabile ne tanto meno da attenuare in questa sede. Nessun pregio può essere attribuito alla tesi della Società reclamante circa la diversa altezza dei due protagonisti, in quanto la lesione rimane ed il riconoscimento dell’autore non può essere messo in discussione. - Per questo motivo il reclamo deve essere respinto e, di conseguenza, va confermata integralmente la delibera del G.S. p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla S.S. Ponte Felcino confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. . - Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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