COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PONTE FELCINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – MONTE PETRIOLO FONTIGNANO DISPUTATA IL 12.02.05 – CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°58 DEL 16.02.2005 DEL C.R.U. PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFCA INFLITTA AL CALCIATORE FUMANTI MIRCO FINO 31.12.2006;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°66 del 9/03/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PONTE FELCINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PONTE FELCINO – MONTE PETRIOLO FONTIGNANO DISPUTATA IL 12.02.05 – CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°58 DEL 16.02.2005 DEL C.R.U. PUBBLICATO IN PARI DATA) _ SQUALIFCA INFLITTA AL CALCIATORE FUMANTI MIRCO FINO 31.12.2006;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.03.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Riesame dei fatti con riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara; non era presente il
legale rappresentante della Società sebbene regolarmente convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Questa Commissione ritiene infondato e quindi da respingere il reclamo proposto dalla S.S. Ponte
Felcino avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Fumanti Mirco fino al 31.12.2006.
- In sede di audizione l’Arbitro ha puntualmente ricostruito il gravissimo comportamento tenuto dal
Fumanti il quale, dopo aver percorso circa 70 metri di corsa, ha immotivatamente “addentato” l’Arbitro
procurandogli la vistosa ecchimosi di cui al referto in atti. Non vale, al riguardo, distinguere tra “ecchimosi,
lesione e/o di cercare il segno dei denti nella pelle dell’Arbitro”; quello del Fumanti rimane un
comportamento gravissimo non giustificabile ne tanto meno da attenuare in questa sede. Nessun pregio
può essere attribuito alla tesi della Società reclamante circa la diversa altezza dei due protagonisti, in
quanto la lesione rimane ed il riconoscimento dell’autore non può essere messo in discussione.
- Per questo motivo il reclamo deve essere respinto e, di conseguenza, va confermata integralmente la
delibera del G.S.
p.q.m.
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla S.S. Ponte Felcino confermando integralmente l’impugnata
decisione del G.S. .
- Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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