COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°68 del 18/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMMETO = VILLABIAGIO DISPUTATA IL 20.02.2005 AD AMMETO – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.02.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Squalifica per 6 gare del calciatore Falini Marco.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°68 del 18/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. AMMETO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMMETO = VILLABIAGIO DISPUTATA IL 20.02.2005 AD AMMETO – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE “D” - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 23.02.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Squalifica per 6 gare del calciatore Falini Marco.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.03.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbriacomminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi
_ Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva una congrua riduzione della sanzione suddetta.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva l’arbitro della gara, ma solo il legale rappresentante della Soc. reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Attesa la mancata presenza dell’arbitro e non potendo allo stesso chiedere chiarimenti in merito allo
svolgimento dei fatti; tenuto conto che la Società reclamante adduce che il Falini ha solo colpito il suo
avversario, in fase di reazione, con una manata al volto senza procurare allo stesso alcun dolore
consequenziale; ritenuta credibile la versione dei fatti prospettata dalla società reclamante che, appunto,
non è stata smentita dal direttore di gara dinnanzi a questa Commissione, si ritiene equo accogliere il
ricorso riducendo a quattro giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Falini Marco.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Falini Marco a quattro giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo
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