COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°72 del 1°/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’AIA, IL SIG. LEUCCI LUIGI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. MONTEFRANCO AMATI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOLIGNO = MONTEFRANCO AMATI DISPUTATA IL 12.03.05 A FOLIGNO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°67 DEL C.R.U. DEL GIORNO 16.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°72 del 1°/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’AIA, IL SIG. LEUCCI LUIGI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. MONTEFRANCO AMATI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS
FOLIGNO = MONTEFRANCO AMATI DISPUTATA IL 12.03.05 A FOLIGNO – CAMPIONATO DI PRIMA
CATEGORIA – GIRONE “C” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. N.°67 DEL C.R.U. DEL GIORNO 16.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Per squalifica inflitta al calciatore Panico Walter per quattro gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Riesame dei fatti con conseguente riduzione della squalifica.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Il G.S. squalificava per quattro gare il calciatore della Società reclamante in quanto lo stesso dopo aver
colpito un avversario lo offendeva e lo minacciava. Tutto quanto veniva a verificarsi in un unico contesto e,
pertanto, il calciatore è da sanzionare ma appare equo ridurre la sanzione a tre giornate.
p.q.m.
d e l i b e r a
In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al calciatore Panico Walter a tre giornate.
- Ordina restituirsi la tassa reclamo.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. BASTIA 1924 IN RIFERIMENTO ALLA GARA BASTIA – MASSA MARTANA DISPUTATA IL 26.02.2005 A BASTIA UMBRA - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “A” - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL C.R.U. DEL GIORNO 23.02.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Per posizione irregolare del calciatore Antonelli Giacomo.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
omologava la gara sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo che alla gara sopra menzionata partecipava
in posizione irregolare il calciatore Antonelli Giacomo della società Massa Martana; chiedeva pertanto la
modifica del risultato in proprio favore.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Visto il reclamo presentato dall’A.C. Bastia, esaminati gli atti ufficiali, preso atto del parere interpretativo
della Corte Federale di cui al C.U. nr. 12/CF del 12.01.2004 con il quale veniva ribadito il principio di
separatezza delle squalifiche tra gare di campionato e gare di coppa, tra campionato di eccellenza ed
Juniores regionale ecc.; ritenuto che la squalifica deve essere scontata nel campionato in cui è stata
comminata (nella circostanza Eccellenza), del tutto regolare e da ritenersi la partecipazione del calciatore
Antonelli Giacomo alla gara del campionato Juniores Regionale Bastia-Massa Martana del 26.02.2005 –
ancorché nello stesso giorno si è disputata la gara Massa Martana – Deruta del campionato di Eccellenza.
p.q.m.
d e l i b e r a
di rigettare il reclamo proposto dall’A.C. Bastia.
- Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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