COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°72 del 1°/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’AIA, IL SIG. LEUCCI LUIGI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. MONTEFRANCO AMATI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS FOLIGNO = MONTEFRANCO AMATI DISPUTATA IL 12.03.05 A FOLIGNO – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°67 DEL C.R.U. DEL GIORNO 16.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°72 del 1°/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’AIA, IL SIG. LEUCCI LUIGI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S. MONTEFRANCO AMATI IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIS
FOLIGNO = MONTEFRANCO AMATI DISPUTATA IL 12.03.05 A FOLIGNO – CAMPIONATO DI PRIMA
CATEGORIA – GIRONE “C” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°67 DEL C.R.U. DEL GIORNO 16.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Per squalifica inflitta al calciatore Panico Walter per quattro gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Riesame dei fatti con conseguente riduzione della squalifica.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Il G.S. squalificava per quattro gare il calciatore della Società reclamante in quanto lo stesso dopo aver
colpito un avversario lo offendeva e lo minacciava. Tutto quanto veniva a verificarsi in un unico contesto e,
pertanto, il calciatore è da sanzionare ma appare equo ridurre la sanzione a tre giornate.
p.q.m.
d e l i b e r a
In parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al calciatore Panico Walter a tre giornate.
- Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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