COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°77 del 8/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – DERUTA – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “B” – DISPUTATA IL 5.03.05 A SAN MARCO – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°65 DEL C.R.U. DEL GIORNO 9.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTE AL CALCIATORE ROSETTI NICOLA; _ SQUALIFICA FINO AL 30.09.2005 INFLITTA ALL’ALLENATORE MILLETTI GIANFRANCO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°77 del 8/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – DERUTA - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE “B” - DISPUTATA IL 5.03.05 A SAN MARCO - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°65 DEL C.R.U. DEL GIORNO 9.03.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTE AL CALCIATORE ROSETTI NICOLA;
_ SQUALIFICA FINO AL 30.09.2005 INFLITTA ALL’ALLENATORE MILLETTI GIANFRANCO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere una riduzione delle suddette sanzioni
disciplinari.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è risultato quanto segue:
- con riferimento al Milletti Gianfranco è emerso che costui, a fine gara, cercava il contatto fisico con un
dirigente avversario ed inoltre spintonava e sputava all’indirizzo di un calciatore avversario. E’ tuttavia
emerso, peraltro, che il Milletti non ha minacciato l’arbitro, tale non potendosi considerare la semplice
accusa al medesimo rivolta di “essere la causa dei fatti accaduti”, cosi come precisato dall’arbitro stesso;
- con riferimento al calciatore Rosetti Nicola è emerso che costui, sempre a fine gara, ha colpito con un
calcio un avversario, senza tuttavia procurare danni fisici.
In base a quanto precede, questa Commissione ritiene che i comportamenti sopra descritti debbano
sicuramente essere sanzionati, anche se in misura ridotta rispetto alle determinazioni del G.S., considerata
l’assenza del comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro per quanto attiene al Milletti e
considerata, altresì, la mancanza di effetti pregiudizievoli per quanto attiene il calciatore Rosetti.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo di ridurre fino al 31 luglio 2005 la squalifica inflitta all’allenatore Milletti
Gianfranco e di ridurre a tre giornate di gara la sanzione inflitta a carico del calciatore Rosetti Nicola.
- Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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