COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 10.04.05 AD ELLERA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE – GIRONE “A” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°79 DEL C.R.U. DEL GIORNO 13.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 10.04.05 AD ELLERA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE – GIRONE “A” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°79 DEL C.R.U. DEL GIORNO 13.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Per squalifica inflitta al calciatore Dragona Edmondo per 4 gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava al calciatore Dragona Edmondo la squalifica di 4 gare. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere una riduzione della suddetta sanzione disciplinare. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - L’audizione dell’arbitro consente di ritenere il fatto connotato di minore gravità rispetto a quanto era dato leggere dagli atti ufficiali. E’ vero infatti che l’arbitro ed il calciatore venivano da opposte direzioni e si sono inevitabilmente scontrati. - Tuttavia i fatti si sono svolti in un unico contesto, l’arbitro non ha provato dolore alcuno ed ha portato a termine la gara regolarmente. - Congrua e commisurata ai fatti appare pertanto, a giudizio di questa Commissione, la riduzione della sanzione inflitta dal G.S., limitandola a solo due gare di squalifica. p.q.m. d e l i b e r a in accoglimento del reclamo proposto dall’associazione sportiva Ellera di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Dragona Edmondo a due giornate di gara. - ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it