COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI. NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BRANCA – REAL PADULE DISPUTATA IL 19.02.05 A BRANCA – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL C.R.U. DEL GIORNO 23.02.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Per l’ammenda di euro 800,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO BRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
BRANCA – REAL PADULE DISPUTATA IL 19.02.05 A BRANCA – CAMPIONATO REGIONALE DI
SECONDA CATEGORIA – GIRONE “A” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.°60 DEL C.R.U. DEL GIORNO 23.02.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Per l’ammenda di euro 800,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava alla società l’ammenda di euro 800,00.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere una riduzione della suddetta sanzione
disciplinare.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Il direttore di gara, nel confermare il referto agli atti, ha sostenuto che una persona, qualificatasi come
Presidente, all’inizio della gara lo aveva ricevuto ed accolto e che la stessa persona, al termine
dell’incontro ebbe ad insultarlo ed a minacciarlo, mentre si recava negli spogliatoi. Nonostante l’arbitro
non fosse sicuro sulla qualifica di tale soggetto, è certo che fu proprio il Brunetti, presidente della
società reclamante ed oggi comparso davanti questa Commissione a ricevere l’arbitro all’inizio della
gara e poi a rendersi protagonista degli episodi denunciati alla fine dell’incontro. Lo stesso Brunetti
ammette, grossomodo le circostanze anche se ne fornisce una interpretazione parzialmente discorde;
infatti è dimostrato che alla fine della gara vi fosse della tensione fra i calciatori della società Branca; i
quali ritenevano di aver subito un torto arbitrale e, quindi è plausibile che il Brunetti, al fischio finale si
sia avvicinato correndo verso l’arbitro con l’intenzione di calmare i propri calciatori. E’ certo pero che
l’arbitro ha ritenuto questo modo di agire del Brunetti, particolarmente minaccioso per la propria
incolumità, anche in considerazione della sua stazza fisica che superava quella pur notevole dello
stesso arbitro. Conseguentemente il direttore di gara rifiutò ogni contatto con lo stesso presidente ed
anzi ritenendosi minacciato se ne andava verso lo spogliatoio; a questo punto la reazione del Brunetti fu
particolarmente esagitata come da lui stesso ammesso e non conforme ai propri doveri, sicché contribuì
a determinare seriamente nell’arbitro la convinzione che fosse in pericolo la propria incolumità. E anche
dimostrato che vi siano state delle intemperanze da parte degli spettatori come anche ammesso dalla
società reclamante che ne attribuisce impropriamente la causa all’operato dell’arbitro; deve ritenersi che
lo stesso direttore di gara sia rimasto vittima di sputi ed aggressioni verbali all’uscita dallo stadio, come
da lui stesso affermato e ribadito dinanzi questa Commissione. Alla luce di queste considerazioni, avuto
riguardo al comportamento del Presidente complessivamente non certo conforme ai propri doveri,
all’atteggiamento degli altri tesserati tra cui l’allenatore particolarmente collaborativo nei confronti
dell’arbitro, e considerato il comportamento del pubblico al termine della gara, ritiene equa questa
Commissione ridurre la sanzione inflitta dal G.S., ad euro 400,00.
p.q.m.
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dall’Associazione Calcio Branca e di ridurre
l’ammenda in euro 400,00.
- ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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