COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI. NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FRATTICIOLA – SAN MARCO DISPUTATA IL 30.03.05 A FRATTICIOLA – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “C” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°76 DEL C.R.U. DEL GIORNO 06.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°82 del 22/04/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
E’ PRESENTE, IN RAPPRESENTANZA DELL’A.I.A., IL SIG. LEUCCI LUIGI.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE CALCIO SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA FRATTICIOLA – SAN MARCO DISPUTATA IL 30.03.05 A FRATTICIOLA – CAMPIONATO
REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE “C” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°76 DEL C.R.U. DEL GIORNO 06.04.2005 PUBBLICATO IN PARI
DATA).
_ Per ammenda di euro 120,00;
_ Per squalifica inflitta al calciatore Pompei Rodolfo di 4 giornate di gara;
_ Per inibizione del dirigente Ciurnella Federico fino al 13.06.2005.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava le sanzioni sopra riportate.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società ed in proprio il dirigente Ciurnella Federico, al fine di
ottenere una riduzione delle suddette sanzioni disciplinari.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
- Per quanto riguarda la posizione del dirigente Ciurnella Federico, si ritengono sostanzialmente provati i
fatti che si sono verificati dopo la fine del primo tempo. In effetti si è svolta una breve rissa alla quale
hanno partecipato tesserati delle due squadre. E’ probabile che il Ciurnella abbia cercato di riportare i
propri calciatori all’interno dello spogliatoio, ma certamente ha posto in essere comportamenti violenti e
minacciosi.
- Tuttavia il breve contesto entro il quale i fatti si sono verificati ed il fatto che la seconda parte della gara
si è svolta regolarmente, consentono una attenuazione della inibizione inflitta dal G.S. al Ciurnella che
viene determinata fino al 15.05.2005.
- Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda inflitta all’A.S. Calcio San Marco, per le medesime
argomentazioni sopra svolte, ritiene questa Commissione equo ridurre la suddetta ammenda ad euro
60,00.
- Per quanto riguarda la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pompei Rodolfo i motivi di reclamo
proposti non consentono una diversa e più favorevole valutazione di quanto riferito dall’arbitro nel
proprio rapporto di gara. Pertanto, sul punto il reclamo va respinto.
p.q.m.
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal dirigente Ciurnella Federico di ridurre l’inibizione
inflittagli dal G.S. fino al 15 maggio 2005;
n parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C. Calcio San Marco di ridurre
l’ammenda inflitta dal G.S. ad euro 60,00;
di confermare la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pompei Rodolfo.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO AL SIG. CIURNELLA FEDERICO ED ALL’A.C.
CALCIO SAN MARCO.
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