COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°88 del 6/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. PICCHI SAN GIACOMO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCHI SAN GIACOMO – GUARDEA DISPUTATA IL 10.04.05 A SAN GIACOMO DI SPOLETO CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°79 DEL C.R.U. DEL GIORNO 13.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°88 del 6/05/2005 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.C. PICCHI SAN GIACOMO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCHI SAN GIACOMO – GUARDEA DISPUTATA IL 10.04.05 A SAN GIACOMO DI SPOLETO CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE “C” - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°79 DEL C.R.U. DEL GIORNO 13.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ PER INIBIZIONE DEL DIRIGENTE SANTIFICETUR SERGIO FINO AL 30.06.2005; _ PER SQUALIFICA DEL CALCIATORE ORSINI FABRIZIO PER SEI GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 5.05.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni sopra riportate. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. La società reclamante deduce principalmente come la gara in oggetto si sia svolta in un clima non particolarmente sereno proprio in considerazione dei precedenti cui aveva dato luogo il direttore digara in un incontro svoltasi nella stagione precedente; inoltre lo stesso arbitro è fratello di un calciatore che aveva militato nell’A.S. Picchi e che aveva avuto dei contrasti con la stessa società.Ritiene la commissione che la designazione dell’arbitro Checchini per la gara in oggetto sia stata quantomeno inopportuna; Infatti proprio a seguito della direzione di gara svoltasi nella stagione precedente all’arbitro era stata comminata la sanzione della sospensione per un mese. Quanto sopra premesso, ritiene la Commissione che i fatti denunciati nel referto e che sono stati confermati dal direttore di gara, debbano essere valutati proprio alla luce della designazione non felice di cui si è detto sopra, per cui gli episodi di cui si sono resi protagonisti i tesserati dell’A.S.Picchi lungi dall’essere giustificati, purtuttavia devono essere considerati con maggiore benevolenza. E’ indubbio infatti che sono esistiti motivi di contrasto di natura personale tra l’arbitro e la società Picchi per cui questa Commissione non è perfettamente convinta della assoluta serenità del direttore di gara nel riportare i fatti nel proprio referto. Alla luce di queste considerazioni, avuto tuttavia riguardo ai fatti cosi come descritti e riportati, ritiene la Commissione di dover ridurre le sanzioni inflitte dal G.S. e così comminare l’inibizione di Santificetur Sergio sino al 20.06.2005 e ridurre la squalifica al calciatore Orsini Fabrizio a cinque giornate effettive di gara. p.q.m. d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la inibizione a Santificetur Sergio sino al 20.06.2005 e di ridurre la squalifica a Orsini Fabrizio a cinque giornate effettive di gara. - Ordina restituire la tassa reclamo.
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