COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°92 del 20/05/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARENEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVECCHIO = NARNESE DISPUTATA IL 23.04.2005 A DERUTA – SEMIFINALE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°85 DEL C.R.U. DEL GIORNO 28.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ Per squalifica del calciatore Roscini Andrea per 4 gare.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°92 del 20/05/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARENEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVECCHIO = NARNESE DISPUTATA IL 23.04.2005 A DERUTA – SEMIFINALE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°85 DEL C.R.U. DEL GIORNO 28.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ Per squalifica del calciatore Roscini Andrea per 4 gare. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.05.2005, la seguente decisione. FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere la riduzione della sanzione sopra riportata. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Anche sulla base del reclamo proposto dall’A.S. Pontevecchio è da ritenere pacifico, in quanto incontestato, il comportamento offensivo posto in essere dal calciatore Roscini nei confronti dell’arbitro. Per contro, ritiene questa Commissione che sulla scorta degli atti ufficiali non risultano elementi di colpevolezza a carico del suddetto calciatore per quanto attiene alla stretta di mano; in particolare non vi è prova che detto comportamento sia stato effettivamente posto in essere al fine di ledere il direttore di gara, considerato che il leggero dolore conseguente alla stretta lamentato da quest’ultimo potrebbe essere una conseguenza non voluta da parte del calciatore. Conseguentemente la sanzione deve essere ridotta e limitata alle solo offese poste in essere dal calciatore. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla A.S. Pontevecchio e di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Roscini Andrea a due giornate di gara. - ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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