COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°92 del 20/05/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL PROCEDIMENTO PER DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA S.S. CALZOLARO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AD UNO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA O IN ALTERNATIVA AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°92 del 20/05/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL PROCEDIMENTO PER DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA S.S. CALZOLARO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AD UNO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA O IN ALTERNATIVA AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE O PROVINCIALE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17 MAGGIO 2005, la seguente decisione. FATTO Con atto del 22/04/2005 veniva deferita dinanzi questa Commissione Disciplinare la Società in premessa indicata, partecipante al campionato di Prima Categoria. Il deferimento traeva origine dalla affermata violazione sopra riportata. La trattazione del procedimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata e svolta in data odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica del C.R.U. . Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo al mancato svolgimento di un campionato di attività giovanile. Tale obbligo doveva invece essere assolto, come espressamente previsto e chiarito nel C.U. n.°1 del 01/07/2004 per la stagione sportiva 2004/2005, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata la responsabilità della Società deferita ed in considerazione della categoria di appartenenza nella stagione sportiva 2004/2005, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad euro 516,00, si ritiene equo comminare alla stessa ammenda pari ad Euro 250,00. P.Q.M. DELIBERA - di dichiarare responsabile della violazione oggetto di deferimento la S.S. Calzolaro, per non aver la stessa partecipato ad uno dei campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile Scolastica nella Stagione Sportiva 2004/2005 e di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta).
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