COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°94 del 27/05/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL RIGONE = PONTEVECCHIO DISPUTATA IL 14.05.2005 A BASTIA UMBRA – FINALE PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°91 DEL C.R.U. DEL GIORNO 18.05.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Per la squalifica del calciatore Arcioni Paolo per 3 gare.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N.°94 del 27/05/2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTEVECCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CASTEL RIGONE = PONTEVECCHIO DISPUTATA IL 14.05.2005 A BASTIA UMBRA – FINALE
PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA - (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N°91 DEL C.R.U. DEL GIORNO 18.05.2005 PUBBLICATO IN
PARI DATA).
_ Per la squalifica del calciatore Arcioni Paolo per 3 gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.05.2005, la seguente decisione.
FATTO
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, al fine di ottenere la riduzione della sanzione
sopra riportata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA
Le puntuali affermazioni dell’assistente di gara, non consentono di ritenere fondata la tesi
sostenuta dalla società reclamante, secondo la quale il proprio calciatore Arcioni non tirava un
pugno vero e proprio all’avversario, bensì lo colpiva nel tentativo di liberarsi e/o ripararsi
dall’aggressione dell’avversario. In realtà il calciatore del Castel Rigone dava le spalle
all’Arcioni, l’assistente è stato certo nell’affermare la meccanica del colpo portato alla nuca
dell’avversario e la sua volontarietà .
Per quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e commisurata alla duplice
infrazione commessa dall’Arcioni.
P.Q.M.
D E L I B E R A
di respingere il reclamo proposto dalla A.S. Pontevecchio, confermando integralmente l’impugnata
decisione del G.S.
- ORDINA VENGA INCAMERATA LA TASSA RECLAMO
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