COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°94 del 27/05/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’A.S. PONTENUOVO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AL CAMPIONATO REGIONALE O PROVINCIALE JUNIORES, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005;

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°94 del 27/05/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’A.S. PONTENUOVO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AL CAMPIONATO REGIONALE O PROVINCIALE JUNIORES, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24 MAGGIO 2005, la seguente decisione. FATTO Con atto del 7/04/2005 veniva deferita dinanzi questa Commissione Disciplinare la Società in premessa indicata, partecipante al campionato di Promozione Regionale. Il deferimento traeva origine dalla affermata violazione sopra riportata. La trattazione del deferimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata e svolta in data odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali. Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto come espressamente è chiarito nel C.U. n°1 del 1°/07/2004 per la stagione sportiva 2004/2005, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente. Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita ed in considerazione del Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2004/2005, con sanzione pecuniaria prevista ed applicabile fino ad euro 5.165,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la sanzione dell’ ammenda di Euro 2500,00. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare responsabile della violazione oggetto di deferimento la Società A.S. Pontenuovo, e per l’effetto di infliggere alla stessa la sanzione della ammenda pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
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