COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°99 del 24/06/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. OSPEDALICCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA – OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 22.05.2005 A MAGIONE – FINALE PLAY OFF DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE B – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°93 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.05.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ PER AMMENDA DI EURO 800,00; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE ROCCHI GIANLUCA FINO AL 31.12.2007; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE LAMBERTI SAMUEL FINO AL 31.12.2005; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE GAMBACORTA PER 6 GARE; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PASQUA STEFANO PER 6 GARE; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE MASTROIANNI FABIO PER 4 GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°99 del 24/06/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. OSPEDALICCHIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA - OSPEDALICCHIO DISPUTATA IL 22.05.2005 A MAGIONE – FINALE PLAY OFF DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE B - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°93 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 25.05.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ PER AMMENDA DI EURO 800,00; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE ROCCHI GIANLUCA FINO AL 31.12.2007; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE LAMBERTI SAMUEL FINO AL 31.12.2005; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE GAMBACORTA PER 6 GARE; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE PASQUA STEFANO PER 6 GARE; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE MASTROIANNI FABIO PER 4 GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.06.2005, la seguente decisione. FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: MOTIVI - Eccessività della sanzione e riduzione delle stesse. La società chiedeva di essere sentita. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - L’audizione dell’Arbitro della gara e dei due assistenti ha portato ulteriori motivi a sostegno della impugnata decisione del G.S. i riconoscimenti dei calciatori squalificati erano ben chiari dai referti arbitrali e sono stati ulteriormente confermati in sede di audizione, nella quale l’Arbitro e gli assistenti hanno riferito con certezza sui comportamenti di tutti i calciatori dell’A.S. Ospedalicchio, i cui comportamenti sono stati certamente volontari e connotati da violenza. - L’articolato reclamo proposto dall’A.S. Ospedalicchio non ha tuttavia portato elementi in punto di fatto idonei a mettere in discussione i referti arbitrali e le successive deposizioni. - In simile contesto non vi è neppure spazio per ridurre le sanzioni meno gravi inflitte ai calciatori dell’Ospedalicchio. - Neppure è consentito attenuare la sanzione dell’ammenda inflitta all’A.S. Ospedalicchio sul presupposto che anche i tifosi del Santa Sabina possono aver contribuito a comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti della Terna Arbitrale dato che le due squadre avevano gli stessi colori sociali. P.Q.M. D E L I B ER A Di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Ospedalicchio in tutti i suoi punti. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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