COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°99 del 24/06/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – PARLESCA DISPUTATA IL 08.05.2005 A CALZOLARO – SPAREGGIO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 11.05.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ Per squalifica calciatore Barbetti Giovanni fino al 31.12.2005.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N.°99 del 24/06/2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE - PARLESCA DISPUTATA IL 08.05.2005 A CALZOLARO – SPAREGGIO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°89 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 11.05.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA. _ Per squalifica calciatore Barbetti Giovanni fino al 31.12.2005. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.06.2005, la seguente decisione. FATTO SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: MOTIVI - Eccessività della sanzione e riduzione della stessa. La società chiedeva di essere sentita. MOTIVI DELLA DECISIONE SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - L’assistente dell’Arbitro ha integralmente confermato a questa Commissione il rapporto dal medesimo redatto a fine gara, ribadendo il comportamento offensivo e minaccioso tenuto nei suoi confronti dal calciatore Barbetti Giovanni al termine della partita, nonché i colpi dal medesimo ricevuti. - Ciò posto, il comportamento posto in essere dal calciatore deve essere sicuramente sanzionato. - Considerato tuttavia che i colpi subiti dall’assistente si sono concretizzati in leggeri “calcetti” che, come confermato dell’assistente stesso, non hanno procurato al medesimo alcuna conseguenza, la Commissione ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica fino al 30.10.2005. P.Q.M. D E L I B E R A In accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Real Padule riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Barbetti Giovanni fino al 30.10.2005. - Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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