COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POLISPORTIVA PICCIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM – PICCIONE DISPUTATA IL 10.04.2005 AD UMBERTIDE – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ Per la squalifica del calciatore Verdolini Claudio fino al 31.01.2006.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. POLISPORTIVA PICCIONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM - PICCIONE DISPUTATA IL 10.04.2005 AD UMBERTIDE – CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°79 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 13.04.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA) _ Per la squalifica del calciatore Verdolini Claudio fino al 31.01.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.07.2005, la seguente decisione. fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività della sanzione e riduzione della stessa. La società chiedeva di essere sentita. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. L’arbitro è apparso assolutamente certo del riconoscimento del calciatore del Piccione Verdolini Claudio del quale, peraltro, ha molto ridimenzionato i comportamenti violenti posti in essere nei confronti dell’arbitro e di un giocatore avversario. Tutto ciò è emerso in sede di audizione avanti questa Commissione laddove l’arbitro della gara ha escluso qualsiasi contatto fisico con il Verdolini, sia la colluttazione che lo strattonamento. L’arbitro stesso ha anche ribadito di aver riconosciuto il Verdolini nei locali del CRU, dandone una descrizione di alcuni dati somatici che non lascia spazio né a dubbi né ad interpretazioni. L’attività posta in essere dall’Ufficio Indagini non ha portato alcuna certezza in punto di fatto sull’errore commesso dall’arbitro nell’espellere il Verdolini, piuttosto che tale Stellati, così come indicato dai compagni e dal Presidente. Le conclusioni dell’Ufficio Indagini appaiono mere deduzioni e non affermazioni suffragate da riscontri obiettivi, non idonee a vincere la certezza dell’arbitro che vale come verità salvo prova contraria, nel caso non rinvenibile nelle dichiarazioni dei compagni di gioco e del Presidente del Piccione. Tuttavia si ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al Verdolini dal G.S. proprio in considerazione delle dichiarazioni dell’arbitro in sede di audizione quando, con apprezzabile onestà intellettuale, ha modificato quanto riferito nel proprio rapporto di gara. Congrua appare, pertanto la sanzione della squalifica nei confronti del calciatore Verdolini Claudio sino al 31.07.2005, che viene comminata a tempo secondo il criterio adottato anche dal G.S.. P.Q.M. D E L I B E R A in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Piccione, di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Verdolini Claudio fino a tutto il 31.07.2005. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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