COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. SAN MARTINO IN COLLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERACLIO – SAN MARTINO IN COLLE DISPUTATA IL 12.06.2005 A SANT’ERACLIO – SPAREGGI PLAY OUT DI 2^ CATEGORIA REGIONALE – (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°98 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.06.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ Per la squalifica del calciatore Lucarelli Massimo per quattro gare.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005
Decisioni della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. SAN MARTINO IN COLLE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA S.ERACLIO – SAN MARTINO IN COLLE DISPUTATA IL
12.06.2005 A SANT’ERACLIO – SPAREGGI PLAY OUT DI 2^ CATEGORIA REGIONALE –
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.°98 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 17.06.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ Per la squalifica del calciatore Lucarelli Massimo per quattro gare.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.07.2005, la seguente decisione.
fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria
comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti:
motivi
- Genericità dei fatti refertati dall’arbitro, mancata condotta effettivamente sanzionabile da parte del
tesserato e conseguente riduzione della squalifica.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Dal rapporto ufficiale si evince che il calciatore Lucarelli Massimo, al rientro negli spogliatoi da parte
dell’arbitro, rivolgeva allo stesso ripetute frasi ingiuriose e minacciose. All’uopo, sentito
telefonicamente, l’arbitro confermava che il Lucarelli, al termine della gara, non solo lo offendeva, ma si
fermava davanti a lui e, con fare minaccioso, gli profferiva altre frasi ingiuriose e gli impediva, per un
breve periodo di tempo, di poter proseguire lungo il percorso che lo conduceva agli spogliatoi.
Tanto premesso appare fuori dubbio che il Lucarelli in quel contesto poneva in essere due
comportamenti sanzionabili: uno di ingiurie ripetute e l’altro di effettiva minaccia.
Lo stesso va pertanto sanzionato e la delibera del G.S. appare ben motivata e da confermare.
P.Q.M.
D E L I B E R A
di respingere il reclamo proposto dalla Soc. P.G. San Martino in Colle e conferma la squalifica inflitta
dal G.S. al calciatore Lucarelli Massimo per quattro gare.
Ordina incamerarsi tassa reclamo.
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