COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: Mastroianni Fabio, calciatore Soc. A.S. Ospedalicchio Associazione Sportiva Ospedalicchio, in persona del Presidente pro-tempore. incolpati: – il primo per la violazione di cui all’art. 1 e 3, del Codice di G.S. – il secondo per la violazione di cui all’art. 2 comma 3 del C. di G.S.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005
Decisioni della Commissione Disciplinare
Nel deferimento del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C.
NEI CONFRONTI DI:
Mastroianni Fabio, calciatore Soc. A.S. Ospedalicchio
Associazione Sportiva Ospedalicchio, in persona del Presidente pro-tempore.
incolpati:
- il primo per la violazione di cui all’art. 1 e 3, del Codice di G.S.
- il secondo per la violazione di cui all’art. 2 comma 3 del C. di G.S.
ha pronunciato, nella seduta del 07.07.2005, la seguente decisione :
fatto
Con atto del 03.06.2005 il Presidente del C.R.U., Dott. Luigi Repace, deferiva a questa Commissione i Sig.ri
Matroianni Fabio, calciatore dell’Associazione Sportiva Ospedalicchio, e la società A..S. Ospedalicchio, in
persona del Presidente pro-tempore, per rispondere delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte in
epigrafe.
Il Deferimento consegue alla comunicazione mediante la quale il Presidente del C.R.U. dell’A.I.A. riferiva
che nel corso della trasmissione televisiva T.E.F. del 22.05.05 il Mastroianni era intervenuto telefonicamente
dichiarando ”che la terna arbitrale era stata mandata di proposito prevenuta nei confronti della società
Ospedalicchio e che l’arbitro e gli assistenti erano stati designati volutamente per penalizzare la medesima
società. Dichiarava, altresì che gli stessi erano degli incapaci”.
A seguito di rituale convocazione delle parti venivano sentiti gli incolpati. Il Mastroianni negava l’addebito,
limitandosi a confermare di aver riferito solo che “gli arbitri erano degli incapaci”; il Presidente Burchielli
riferiva invece di non ricordare le parole pronunciate dal calciatore, precisando comunque di non aver fatto
in tempo ad interrompere dato l’andamento della trasmissione.
Nella seduta del 21.06.2005, questa Commissione disponeva l’acquisizione della casetta televisiva relativa
alla trasmissione in questione, che tuttavia non veniva consegnata dal C.R.U. dell’A.I.A..
Ciò premesso, sulla base di quanto emerso, la Commissione rileva di concludere affermando la
responsabilità degli incolpati.
Infatti, pur non risultando provate le dichiarazioni del calciatore Mastroianni in ordine al fatto che la terna
arbitrale sarebbe stata mandata di proposito prevenuta nei confronti della società Ospedalicchio al fine di
penalizzarla, è tuttavia emerso con certezza, per stessa ammissione del suddetto calciatore, che quest’ultimo
ha comunque pubblicamente dichiarato “che gli arbitri erano degli incapaci”, con ciò evidentemente
violando i principi di lealtà e correttezza ed esprimendo rilievi lesivi della reputazione di organismi operanti
nell’ambito Federale.
Da ciò consegue la responsabilità anche della società, di natura oggettiva, nonostante la sanzione debba
essere contenuta nel minimo, considerato che il Presidente dell’Ospedalicchio, presente alla trasmissione
televisiva, dato l’andamento della trasmissione stessa, si è trovato pressoché nell’impossibilità di
interrompere le dichiarazioni del calciatore.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, visti gli artt. 13 e 14 del C.d.S., dispone di comminare la sanzione
dell’ammonizione a carico della società Ospedalicchio, nonché la sanzione della squalifica fino al
30.09.2005 nei confronti del calciatore Mastroianni Fabio.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 2 del 27/07/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Nel deferimento del Presidente del C.R.U. della F.I.G.C. NEI CONFRONTI DI: Mastroianni Fabio, calciatore Soc. A.S. Ospedalicchio Associazione Sportiva Ospedalicchio, in persona del Presidente pro-tempore. incolpati: – il primo per la violazione di cui all’art. 1 e 3, del Codice di G.S. – il secondo per la violazione di cui all’art. 2 comma 3 del C. di G.S."