COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 11/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. MADONNA DEL LATTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA IL 23.10.2005 A LISCIANO NICCONE – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 14 del Comitato Provinciale di Perugia del giorno 26.10.2005 pubblicato in pari data)

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 Del 11/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL G.S. MADONNA DEL LATTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALDIPIERLE - MADONNA DEL LATTE DISPUTATA IL 23.10.2005 A LISCIANO NICCONE – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 14 del Comitato Provinciale di Perugia del giorno 26.10.2005 pubblicato in pari data) _ Per la omologazione del risultato della predetta gara a seguito di posizione irregolare di calciatori. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 10.11.2005, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria omologava il risultato della gara. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - alla predetta gara hanno preso parte cinque calciatori nati dopo il 1985, anziché quattro come prescritto dal regolamento stabilito dal C.R.U. nel C.U. nr. 1 del 01.07.2005, e pertanto chiedeva la non omologazione della gara e la vittoria a tavolino per 0 - 3. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non compariva nessuno tesserato della società non avendone fatta richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA : - Dall’esame dei dati ufficiali in nostro possesso si evince che la società Valdipierle ha fatto giocare inizialmente nr.3 calciatori nati dall’anno 1985 in poi (fuori quota). Al 13° del secondo tempo utilizzava il giocatore nr.13 Messaoudi Moamed (classe 85) in sostituzione del nr.10 Bernardini Stefano (classe 87); pertanto il nr.16 Carnevali Mauro (classe 86) pur essendo in lista non veniva mai utilizzato. Dai fatti sopra menzionati si può facilmente dedurre che la società Valdipierle ha utilizzato nr. 4 calciatori fuori quota come ammesso dal Regolamento stabilito dal Comitato Regionale Umbro. P.Q.M. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società G.S. Madonna Del Latte e di confermare la decisione del GS.. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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