COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 18/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL GRUPPO SPORTIVO ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CLITUNNO – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 30.10.2005 A BEROIDE – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 33 del Comitato Regionale Umbria del giorno 03.11.2005 pubblicato in pari data) _

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 38 Del 18/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DAL GRUPPO SPORTIVO ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA CLITUNNO – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 30.10.2005 A BEROIDE – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA - (avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. N. 33 del Comitato Regionale Umbria del giorno 03.11.2005 pubblicato in pari data) _ Per squalifica inflitta al calciatore Bartolini Massimo per quattro giornate di gara. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 17.11.2005, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria infliggeva la squalifica sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione, veniva sentito l’arbitro della gara telefonicamente in quanto impossibilitato ad essere presente per motivi di lavoro ed il Presidente della Società reclamante avendone questa fatta espressa richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: - I motivi introdotti in giudizio dal G.S. Romeo Menti risultano fondati. Come sostiene la Società reclamante il calciatore Bartolini Massimo non rivolgeva nessuna frase offensiva e minacciosa all’indirizzo dell’arbitro ma in realtà offendeva e minacciava un avversario. Per questi motivi era stato infatti espulso in corso di svolgimento della gara. - La circostanza oltre che risultare dallo stesso referto ufficiale di gara è stata confermata dall’arbitro sentito in proposito. Il Bartolini pertanto va sanzionato ma con squalifica ridotta a due giornate effettive di gara. P.Q.M. d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dal Gruppo Sportivo Romeo Menti e di ridurre la squalifica al calciatore Bartolini Massimo a due giornate effettive di gara. ORDINA VENGA RESTITUITA LA TASSA RECLAMO.
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